Fatture soggettivamente inesistenti: l’onere della prova spetta al Fisco non al contribuente

di Luciano Sorgato

Pubblicato il 6 luglio 2023

In caso di contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti (ma anche oggettivamente inesistenti) l’onere della prova grava sull’Amministrazione Finanziaria.
Esaminiamo la conferma offerta da una recente Ordinanza della Cassazione.

La Corte di Cassazione ha statuito che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, la prova che grava sull’Amministrazione Finanziaria non riguarda solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale.

Testualmente per il Giudice di legittimità:

“Oltre alla condizione di cartiera del fornitore, la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione dimostri in base ad elementi oggettivi e specifici che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere con l’ordinaria diligenza da misurare in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione partecipava di un’evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza del contraente”.

 

Onere della prova per operazioni inesistenti

Un po’ di giurisprudenza comunitaria

fatture soggettivamente inesistenti onere provaTale prospettiva di gravame di prova si raccorda con quanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 21 giugno 2012, resa nelle cause C-80/11 e C/142/11, ha chiaramente prescritto sull’onere della prova in ordine alla malafede del contribuente, la cui buona fede va presunta in mancanza di evidenti elementi contrari forniti dall’Amministrazione finanziaria.

Tale frangente giudiziario della Corte UE ha riguardato un’operazione oggettivamente inesistente e non solo soggettivamente inesistente, per cui la latitudine del principio di prova in esame va ritenuto ampliabile a qualsiasi piano di frode fiscale.

Nella citata sentenza del Giudice Ue testualmente si legge:

“Dato che il diniego de