Con l'ausilio di alcuni utili esempi, nel contributo scenderemo più in dettaglio.
Alcune premesse in tema di Flat Tax incrementale
Come noto, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la Flat Tax incrementale, ossia la possibilità per il solo anno 2023 di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef/relative addizionali sul reddito d’impresa o professionale incrementale rispetto ai risultati del triennio precedente.
In particolare, è previsto che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni potranno applicare l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 15 su una base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo del 2023 rispetto a quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 – 2022 la quale va poi decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare e non può, comunque, eccedere l’importo massimo di € 40.000.
Tale regime è alternativo all’adozione del regime forfettario sul 2023.
La quota di reddito soggetta ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni/detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche non fiscali) quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Opera, dunque, un criterio analogo a quanto previsto nell’ambito del regime forfettario.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28.6.2023, n. 18/E ha fornito chiarimenti in merito al predetto regime individuando i requisiti soggettivi e oggettivi al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame.
Nota bene: rideterminazione dell’acconto
L’acconto 2024 (ove si adotti il criterio storico) ai fini dell’IRPEF e relative addizionali richiede la rideterminazione dell’imposta disapplicando l’agevolazione.
Soggetti che possono beneficiare della Flat tax incrementale
Può fruire del regime di flat tax:
- la sola persona fisica che eserciti in via diretta un’attività d’impresa, arte o professione;
- che, sul 2023, non si trovi ad applicare il regime forfettario ex L. 190/2014 o nel regime dei contribuenti minimi (cd. “regime di vantaggio” ex DL 98/2011).
L’Agenzia chiarisce che rientrano nell’agevolazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli art. 56, co. 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Dunque, per tali soggetti è escluso da flat tax il reddito fondiario indicato a quadro RA mentre vi