Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) viene confermato l’ulteriore taglio del cuneo fiscale a carico lavoratori, valido per il periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 con esclusione della tredicesima mensilità, nella misura del 6% (rispetto al precedente 2%) per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui e del 7% (rispetto al precedente 3%) per i redditi sotto i 25.000 euro lordi annui.
Nota: l’esonero si applica sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
La riduzione contributiva è di 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro e di 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile non risulti superiore a 2.692 euro.
Occorre specificare che la nuova norma si aggiunge a quella introdotta dal legislatore con l’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.
Esonero contributivo per le buste paga da luglio 2023
Soggetti beneficiari
Come noto possono accedere al beneficio di cui all’articolo 39 del Decreto-legge n. 48/2023 tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (non è ammesso il lavoro domestico) e la riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore.
Misura del beneficio
L’importo dell’esonero che interessa i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) al:
- 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su