Segnaliamo due recenti Ordinanze di Cassazione in tema di rimborsi IVA: il caso del contribuente che non ha effettuato operazioni attive ed il caso di operazioni relative a immobili non strumentali.
In merito al tema dei rimborsi IVA la Corte di Cassazione ha depositato il 1° giugno 2023 due Ordinanze: la n. 15570 e la n. 15575.
Si può ottenere il rimborso IVA in assenza di operazioni attive?
La prima ordinanza riguarda le condizioni affinché un soggetto passivo possa ottenere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti, in assenza di operazioni attive.
La seconda ordinanza tratta il rimborso dell’IVA relativa alle spese sostenute su di un immobile oggetto di affitto di ramo d’azienda a terzi.
Sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza n. 15570/2023 il diritto al rimborso dell’imposta assolta da una società non può essere escluso solo perché la stessa non ha poi effettuato operazioni attive.
Occorre accertare se gli acquisti sono riconducibili a un’attività “anche meramente preparatoria e strettamente connessa con lo svolgimento dell’attività economica dell’impresa”.
L’intenzione deve essere confermata da elementi oggettivi e non contrassegnata da finalità fraudolente o abusive.
In particolare, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e del rimborso della stessa, spetta al giudice di merito verificare che:
- il bene o il servizio acquistato, anche se non inserito immediatamente nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione (es. Cass. nn. 5559/2019 e 3396/2020);
- il mancato utilizzo del bene derivi da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia (es. Corte di Giustizia Ue cause C-110/94 e C-734/19).
Il rimborso per operazioni relative a immobili non strumentali
Nell’ordinanza n. 15575/2023 sono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla qualificazione della natura strumentale o meno di un bene ai fini del rimborso dell’IVA.
A tal proposito, la Cassazione rileva come la sussistenza del diritto al rimborso postuli “una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata”, nel senso che essi devono risultare inerenti all’impresa, anche laddove si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché siano destinati “alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa”.
Ai fini del rimborso dell’IVA deve sussistere, quindi, “un nesso oggettivo tra l’acquisto e l’impiego di beni e servizi”.
Occorre verificare che esista un rapporto di inerenza e di stretta strumentalità tra le operazioni passive e l’attività economica svolta dal soggetto passivo o anche solo programmata (Cassazione n. 11353/2016).
Con riferimento agli immobili appartenenti alle imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, è precisato che la strumentalità non può essere riconosciuta a prescindere dalle caratteristiche degli stessi in rapporto con l’attività dell’azienda, ma occorre “la prova della funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda”.
Nel caso specifico, la Corte afferma che, al fine di valutare la sussistenza del rapporto di inerenza delle spese sostenute, è necessario verificare se l’immobile sia all’impresa, considerandosi l’attività esercitata in concreto dalla società, e se la cessione in favore di terzi del ramo di azienda non abbia comportato il venir meno del rapporto di inerenza.
NdR: potrebbe interessarti anche:
L’istanza di rimborso IVA può eccedere i due anni?
Rimborso IVA per l’acquisto di beni ammortizzabili
A cura di Francesco Costa
Mercoledì 14 giugno 2023
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
Abbonamento annuale Circolari Settimanali
(anche per i clienti dello studio)
Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.
Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati, e girabili ai clienti del tuo studio.