L’ex liquidatore della società cessata risponde dei debiti tributari di quest’ultima nei limiti di legge non in quanto coobbligato solidale, bensì per fatto proprio.
La Corte di Cassazione individua e delimita la responsabilità personale per i liquidatori delle società di capitali che non onorano, con le attività della liquidazione, i debiti societari riferiti al periodo della liquidazione medesima ed anteriori.
Responsabilità dell’ex liquidatore per i debiti tributari della società estinta: la vicenda processuale
Una S.r.l. ometteva, per l’anno d’imposta 2013, la presentazione della dichiarazione dei redditi. La società cessata nell’ottobre dello stesso anno, otteneva la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 2 dicembre 2013.
Il 28 ottobre 2016 l’ex liquidatore trasmetteva la dichiarazione dei redditi, considerata omessa dall’Agenzia delle entrate che, procedeva ad accertamento induttivo e notificava avviso di accertamento nei confronti del socio unico e del liquidatore.
Gli atti impositivi venivano impugnati innanzi la C.T.P. di Milano che accoglieva i ricorsi proposti dal socio unico e dall’ex liquidatore.
La decisione veniva confermata dalla Corte di appello regionale che rigettava l’appello proposto dall’Ufficio delle entrate focalizzato sulla responsabilità dell’ex liquidatore per i debiti tributari non onorati dalla persona giuridica.
Secondo la prospettazione avanzata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia non poteva ammettersi la possibilità di emettere un atto di imposizione nei confronti dell’ex liquidatore di una società quando le pretese tributarie non risultassero acclarate e divenute definitive nei confronti della società rappresentata, perché altrimenti “…si verrebbe a configurare una responsabilità solidale che non trova conforto normativo…”.
Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione.