Analisi di un caso particolare di applicazione dell’IRAP: attività di sindaco o amministratore fatturata tramite associazione professionale
Per far valere l’esclusione, occorre provare che l’attività svolta non sia in alcun modo correlata con quella dell’associazione professionale di cui si fa parte.
L’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche
In una normativa di interpretazione molto ampia, quale quella per l’IRAP sulle persone fisiche, era necessario l’intervento del legislatore per mettere la parola fine alla diatriba giurisprudenziale in tema di presupposto impositivo.
NdR: vedi: IRAP abolita per persone fisiche, ditte individuali, professionisti
Se tale intervento ha precluso ogni velleità impositoria dell’Agenzia sulle persone fisiche, non lo ha fatto in merito al caso in cui certe funzioni vengano svolte personalmente ma nell’ambito di una associazione professionale.
In tale fattispecie, è riconosciuto che il compenso per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un soggetto che partecipa a un’associazione professionale possa essere escluso dalla base imponibile della stessa associazione solo nel caso in cui l’esercizio dell’attività sia individuale e separato rispetto ad ulteriori attività dell’associazione.
Il contribuente è all’uopo tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi riconosciuti per chi aderisce a un’associazione professionale.
Il caso di dubbio: attività di sindaco o amministratore
Nel principio espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 338 del 5 giugno 2023, in linea con l’orientamento della Suprema corte (Cassazione n. 19327/2016), l’istante ritiene possibile l’esclusione dall’imposta sulla base della norma n. 215/2021 dell’associazione dei dottori commercialisti di Milano, secondo cui
“i compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione”.
L’incarico svolto a favore di associazione professionale fa rivivere l’IRAP!
L’Agenzia ritiene che nel caso di specie rilevi la circostanza che la designazione del professionista avvenga proprio in ragione dell’organizzazione dell’associazione professionale di cui fa parte e che, inoltre per lo svolgimento delle sue mansioni si avvalga in sostanza dell’organizzazione dello studio associato.
Tale circostanza risulta provata anche dal fatto che il compenso per l’incarico svolto spetta all’associazione e non al professionista.
Alla luce del quadro delineato, quindi, l’Agenzia ritiene che i compensi percepiti e fatturati, direttamente ed esclusivamente, dall’associazione professionale per gli incarichi di sindaco o amministratore svolti dai propri associati, debbano concorrere alla formazione della base imponibile Irap dell’associazione.
Un suggerimento…
Fin quando il Legislatore non interverrà anche su questo aspetto, estendendo alle associazioni professionali quanto già previsto per le persone fisiche, il consiglio più prudente da dare, nel caso in cui si svolgano delle attività di sindaco o amministratore, è di farlo come soggetti IVA singoli (quindi con propria posizione IVA), non come membri di associazione professionale.
A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 7 Giugno 2023