Una recente risposta a interpello dell’Agenzia Entrate chiarisce alcuni punti in tema di trattamento IVA nei casi di riparazione e sostituzione di beni ancora in garanzia.
Analizziamo le differenze a seconda che l’operazione avvenga prima o dopo la fine del periodo di garanzia, le implicazioni del rapporto tra società costruttrice e società distributrice, tra società distributrice e concessionari, e tra concessionari e i clienti finali e il caso di sostituzione di beni in garanzia inviati all’estero.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini Iva delle operazioni di riparazione e sostituzione di beni in garanzia.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva le prestazioni di servizi rese “verso corrispettivo”.
Nel caso di riparazioni di beni o di sostituzione dell’intero prodotto in garanzia, esse non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini Iva poiché le stesse sono effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista contrattualmente per la quale non sussiste un corrispettivo, in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni.
La riparazione rappresenta una prestazione dovuta contrattualmente, alla quale l’Iva è già stata applicata al momento della determinazione del corrispettivo dovuto per la vendita del bene.
Se il produttore del bene da sostituire incarica un terzo soggetto alla esecuzione materiale della sostituzione, l’operazione resta irrilevante ai fini IVA nei confronti del cliente.
L’invio di pezzi di ricambio da uno Stato UE al centro riparazione in Italia o l’invio di beni difettosi in altro Stato UE danno luogo in Italia, rispettivamente ad un acquisto intracomunitario assimilato imponibile e ad una cessione intracomunitaria assimilato non imponibile IVA.
Riparazione e sostituzione di beni in garanzia: IVA da applicare
Uno dei requisiti oggettivi ai fini dell’applicazione dell’Iva è la “prestazione dei servizi”.
L’art. 3 del D.P.R. 633/1972 afferma che costituiscono prestazione dei servizi le prestazioni verso corrispettivi dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.