La trasformazione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta implica delle conseguenze che non sono affatto scontate...
L’articolo 42 bis del Codice civile dispone che
“Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.
In merito alla qualificazione del passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, annoveriamo due tesi contrapposte: la prima ritiene tale evento riconducibile alla trasformazione, mentre la seconda come mero istituto
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