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La pensione estera percepita supera i 30.000 euro. Può questa considerarsi causa ostativa all’accesso al regime forfetario?
Pensione superiore a 30.000 euro: esclusa dal regime forfetario
La percezione, nell’anno precedente, di una pensione di importo superiore ai 30.000 euro, impedisce al contribuente di fruire del regime forfetario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014.
Si tratta, sia pure ai fini fiscali, di un redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, trova applicazione una delle cause ostative all’uopo previste dal legislatore. Ciò anche laddove la pensione non sia stata assoggettata a tassazione nel territorio dello Stato.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate.
Il caso all'attenzione dell'Agenzia Entrate
Il caso preso in esame dalla risposta riguardava un soggetto non residente nel territorio dello Stato, ma in un altro Paese della UE, che intendeva trasferirsi in Italia.
In conseguenza del trasferimento tale soggetto intendeva avviare una nuova attività avvalendosi del predetto regime forfetario.
L’unico reddito percepito nel Paese di residenza era costituito da una pensione di vecchiaia il cui importo, come detto, superava il predetto limite di 30.000 euro.
L’istante si è rivolto all’Agenzia delle entrate per conoscere se tale circostanza rappresentasse o meno una causa ostativa.
I dubbi traevano origine dalla circostanza che tale reddito era “potenzialmente” soggetto ad imposizione in un altro Paese rispetto a quello in cui si intendeva avviare l’attività avvalendosi del regime forfetario.
La soluzione proposta
La soluzione, secondo la risposta dell’Agenzia delle entrate, deve essere rinvenuta sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 1, comma 57, lett. d – ter della citata L. n. 190/2014.
La disposizione citata preclude l’accesso al regime forfetario ai contribuenti che nell’anno precedente rispetto a quello di entrata nel forfait abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR eccedenti il predetto limite di 30.000 euro.
L’unica eccezione che consente il superamento della predetta causa ostativa è costituita dalla cessazione del rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente.
Questa condizione non poteva evidentemente verificarsi nel caso preso in esame dall’istanza di interpello in quanto la somma percepita era costituita da un trattamento pensionistico.
L’istante riteneva, però, di poter superare comunque l’applicazione della predetta causa ostativa.
Ciò in quanto la pensione riguardava un ex dipendente della Commissione europea che in base a quanto disposto dall’art. 12 del protocollo n. 7 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è esente da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea.
Le preclusioni per l'accesso al regime forfetario
Nel motivare la risposta negativa, l’Ufficio ha richiamato la Circolare n. 10/E del 2016 ed in particolare la ratio della disposizione che intende incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego mediante la concessione di un regime fiscale più favorevole quale quello applicabile ai contribuenti che si avvalgono del forfait.
Tale condizione non sussisteva, evidentemente, nel caso di specie.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, la pensione, ancorché non assoggettata a tassazione, è comunque riconducibile, sia pure in astratto, tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR.
Conseguentemente, se viene superata la soglia di 30.000 euro, è preclusa l’applicazione del regime forfetario.
In generale, l’Agenzia delle entrate ha fornito diversi chiarimenti sui criteri da seguire al fine di verificare il mancato superamento della predetta soglia.
Ad esempio è stato precisato che non concorrono i proventi “non ricorrenti” assoggettati a tassazione separata come ad esempio gli arretrati di pensione.
In tale ipotesi, se i predetti proventi dovessero concorrere al superamento di tale limite, il contribuente potrebbe continuare ad accedere al regime forfetario.
Fonte: Agenzia delle entrate, Risposta all’istanza di interpello n. 311/2023.
A cura di Nicola Forte
Sabato 20 maggio 2023