Il cosiddetto aggio corrisposto come compenso dell’attività esattoriale, la cui funzione è quella di coprire i costi complessivi dell’attività svolta dal concessionario, rientra tra le somme rimborsabili.
L’aggio ha natura accessoria al tributo e questa sua natura “funzionalmente tributaria” lo annovera tra le somme rimborsabili, ai sensi dell’art. 68, comma 2, del d. lgs n. 546/1992 con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali (Cassazione n. 11025/2023).
Aggio: natura giuridica
L'aggio in sostanza è un pagamento previsto dall'art. 17, comma 1, del d. lgs n. 112/1999, come modificato dal dl n. 262/2006, che stabilisce un compenso per il servizio di riscossione dell'erario preposto dallo Stato, equivalente alla percentuale spettante alla ex Equitalia per le riscossioni delle cartelle esattoriali.
L’aggio non ha natura tributaria in quanto costituisce il compenso per l’attività esattoriale, risultando munito di connotazione retributiva.
Il citato d. lgs n. 112/1999 stabilisce all’art. 17 che l'attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio è pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze,