Superbonus con detrazione in 10 anni

Vediamo come sarà possibile spesare le detrazioni derivanti dal Superbonus in dieci anni, invece degli iniziali quattro. Attenzione alle prime note per la compilazione del modello Redditi 2023 per l’anno d’imposta 2022

I contribuenti che hanno sostenuto nell’anno 2022 spese relative agli interventi che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, il cosiddetto Superbonus, possono “spalmare” la detrazione in 10 anni anziché in 4.

Tuttavia, la disposizione prevede alcuni vincoli che rischiano di indurre in errore i contribuenti che intenderanno avvalersi della predetta facoltà.

La medesima opportunità è prevista, ma da una norma diversa, per coloro che possono fruire del beneficio fiscale sotto forma di crediti originati dallo sconto in fattura concesso, oppure in quanto cessionari dei crediti. Il quadro normativo di riferimento risulta, così, particolarmente articolato, ed è necessario fare il punto della situazione.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 11/2023 è stato aggiunto nel corpo dell’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 il nuovo comma 8 – quinquies che così dispone:

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023”.

 

I limiti temporali alla detrazione del superbonus in 10 anni

Per quanto riguarda il profilo temporale, sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione, si desume chiaramente che l’allungamento fino a dieci anni del periodo di detrazione, riguarda esclusivamente gli oneri sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 devono essere necessariamente considerate in detrazione in cinque quote annuali di pari importo. Conseguentemente, il numero delle quote annuali di pari importo non potrà subire alcuna variazione.

Il legislatore ha circoscritto temporalmente l’agevolazione. Pertanto, anche le spese sostenute nell’anno 2023 dovranno necessariamente essere considerate in detrazione in quattro quote annuali.

Sarebbe stato opportuno prevedere l’allungamento del periodo di detrazione anche con riferimento alle spese sostenute nell’ultima annualità. Ciò al fine di consentire di fruire del beneficio fiscale ai contribuenti in possesso di redditi di modesta entità che, alla luce della “stretta,” non potranno per il futuro più fruire dello sconto in fattura o effettuare la cessione del credito.

 

Superbonus 2022 e detrazione in 10 anni: alcune trappole

I contribuenti che hanno sostenuto le spese nell’anno 2022 e intendono avvalersi della possibilità di fruire della detrazione in dieci anni anziché in quattro devono esercitare la relativa opzione.

 

La compilazione del modello redditi 2023

Le modalità sono state previste dalla medesima disposizione che impone, però, di non indicare la prima quota di detrazione degli oneri sostenuti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.

In pratica, si dovrà rinviare la detrazione della prima quota del periodo decennale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, i cui termini di presentazione scadranno nell’anno 2024. In buona sostanza l’indicazione della prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 equivale all’esercizio dell’opzione che, secondo il legislatore, è irrevocabile.

L’eventuale indicazione della prima quota di detrazione delle spese nella dichiarazione relativa all’anno 2022 determina la perdita del beneficio, quindi non sarà di fatto più possibile fruire della detrazione in dieci anni.

L’irrevocabilità dell’opzione sembra riguardare anche l’impossibilità, in futuro, di effettuare la cessione delle rate di detrazione residue. Pertanto, una volta che il contribuente avrà optato per la detrazione “decennale” ogni altra possibilità dovrebbe risultare preclusa.

Non è stato abrogato l’art. 9, comma 4 del D.L. n. 176/2022. Pertanto, il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura o il cessionario potranno optare per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in dieci anni anziché in quattro.

Tale opzione è subordinata al fatto che i predetti crediti di imposta siano originati da comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate entro la scadenza del 31 marzo 2023 e che non risultino ancora utilizzati alla data in cui il contribuente manifesta la volontà di utilizzo degli stessi in dieci anni.

La manifestazione di volontà di utilizzo dei predetti crediti in dieci anni richiede l’invio all’Agenzia delle entrate, da parte del fornitore o del cessionario, di un’apposita comunicazione, anche tramite intermediario abilitato.

 

Per chi non ha ancora comunicato l’opzione esiste la remissione in bonis

Tale opportunità dovrebbe interessare anche i casi di avvenuta comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura o della cessione del credito dopo il 31 marzo 2023 avvalendosi della remissione in bonis con il versamento della sanzione ridotta di 250 euro.

Infatti, tale istituto rende di fatto tempestiva la predetta comunicazione e quindi dovrebbe essere ancora possibile, prima dell’utilizzo dei crediti, manifestare la volontà di effettuare la compensazione degli stessi in dieci anni anziché in quattro.

 

NdR: Abbiamo trattato qui del Superbonus e della compensazione dei bonus edilizi con debiti previdenziali

a cura di Nicola Forte

Mercoledì 12 Aprile 2023