Mancata collaborazione da parte dell’amministratore e reato di occultamento delle scritture contabili

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 13 aprile 2023

La Corte di Cassazione ha ribadito che integra l'occultamento dei documenti contabili la condotta dell'amministratore che determini il loro mancato, prolungato rinvenimento nei luoghi riferibili alla società e accessibili agli organi verificatori, nella consapevolezza dell'accertamento in corso e della strumentalità della documentazione alla ricostruzione della contabilità della società.

Occultamento scritture contabili: il caso di Cassazione

occultamento scritture contabiliIl fatto oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n.31777 del 29 agosto 2022, trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Milano, che confermava la sentenza del tribunale di Milano, di condanna dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 10 del Dlgs. 74/2000 (occultamento delle scritture contabili).

Avverso la sentenza sopra indicata viene proposto ricorso per cassazione, deducendo, per quel che ci interessa in questa sede, la violazione dell'art. 10 del Dlgs. 74/2000 e il vizio di motivazione in ordine all'elemento costitutivo del reato.

“Si contesta la sussistenza di elementi fondanti il giudizio di responsabilità e quindi la considerazione della corte di appello per cui la documentazione contabile non pervenne mai agli organi accertatori, atteso che il teste F., della Agenzia delle Entrate, avrebbe piuttosto ammesso che su invito del R. aveva ricevuto, da altro soggetto, la documentazione richiesta e inerente la società dell'imputato, che tuttavia il F. non avrebbe esaminato trattandosi di atti non originali.



Inoltre, emergerebbe la avvenuta ricostruzione, comunque, delle operazioni utili per la ricostruzione del volume degli affari, per cui sarebbe insussistente il reato per assenza di offensività”.

Si osserva poi, che sarebbero state confuse le persone dell’amministratore della s.r.I. e quella del commercialista.

 

La mancata collaborazione dell'amministratore nel pensiero della Corte 

Per la Corte il motivo è inammissibile:

“avendo la corte ampiamente illustrato l'inadempimento del ricorrente, amministratore anche dal maggio del 2013, prima cioè che l'ente accertatore prendesse con lui contatti per ottenere la necessaria documentazione contabile, rispetto alla intervenuta richiesta di fornire la d