Torniamo sul tema dell’esterovestizione e della differenza fra sede legale dichiarata e sede effettiva. Il concetto di abuso del diritto si applica ai casi di esterovestizione?
Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, la nozione di “sede dell’amministrazione” deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva“, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente.
Il caso
Con la sentenza del 16 febbraio 2023, n. 138, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha respinto l’appello di una società estera residente in Romania, alla quale era stato contestato di avere localizzato la sede dell’amministrazione in Italia.
In particolare, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza presso una S.R.L. italiana partecipata dallo stesso socio di quella rumena di cui sopra e amministrata dallo stesso socio, erano stati rivenuti in Italia alcuni documenti amministrativi della società estera ed era stato accertato che veniva utilizzato da entrambi i soggetti societari lo stesso centralino.
Per questo motivo era stata contestata l’esterovestizione alla società estera ed i giudici tosacani hanno accolto le doglianze erariali, dando rilevanza al criterio di “sede dell’amministrazione“.
Prima di procedere ad esaminare le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia in commento, si ritiene opportuno soffermarsi in merito alla definizione di esterovestizione
La normativa in tema di esterovestizione
Ai sensi dell’art. 73, comma 3, del DPR 917/1986 (di seguito anche TUIR), prevede che: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti (in Italia) le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.
Tuttavia il DL 223/2006 ha introdotto, ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del TUIR una presunzione legale di residenza nel territorio dello Stato in capo alle società estere che detengano direttamente partecipazioni di controllo di diritto e di fatto in società di capitali ed enti commerciali italiani se, alternativamente:
- sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; o
- sono amministrate da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
La presunzione relativa in tema di esterovestizione di cui all’art. 73 co. 5-bis del TUIR non si applica nel caso in cui la società estera non detenga partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.1.2022 n. 27).
Con la risposta a interpello 26.0