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Esaminiamo della gestione pratica dell'adempimento.
Comunicazione strutture sanitarie private: premessa generale
La comunicazione deve essere presentata dalle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche rese all’interno di dette strutture e intrattenute direttamente con il paziente.
Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, per strutture sanitarie private si devono intendere:
“le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.
Rimane esclusa dall'obbligo la mera locazione dei muri mentre è assoggettata all'obbligo di comunicazione la locazione dei muri associata a “servizi accessori” di tipo amministrativo, organizzativo ovvero di noleggio a medici esterni di strutture per interventi in day hospital (sala operatoria e relativa strumentazione chirurgica).
La gestione pratica
L'adempimento in oggetto è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), al fine di favorire la tracciabilità dei pagamenti e pertanto le strutture sanitarie private obbligate alla comunicazione devono rispettare i seguenti comportamenti:
- incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti (la struttura incassa il compenso che spetta al professionista, in suo nome e per suo conto, e in seguito provvede a riversare l'incasso allo stesso lavoratore autonomo, procedendo ad annotare nelle proprie scritture obbligatorie, ovvero in un apposito registro, l'ammontare percepito, distintamente per ogni singola prestazione).
Nota: l’obbligo di registrazione da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dal registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.
Occorre ribadire che rientrano nella comunicazione anche i compensi che vengono liquidati da società assicurative e/o casse autonome di assistenza sanitaria per conto dei propri assistiti.
- annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro: i compensi incassati riguardano l'attività medica e paramedica di cui all'art.53 del TUIR (lavoro autonomo) per le prestazioni rese dal medico nei confronti del paziente (la fattura è emessa dal medico direttamente al cliente);
- comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione del modello SSP, l'ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.
Nota: devono essere comunicati i compensi per le prestazioni sanitarie fatturate direttamente al paziente e non alla struttura sanitaria e, come indicato dal Provvedimento del 13.12.2007 la “comunicazione telematica” riguarda le seguenti strutture sanitarie private:
- società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari , nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica (sono inclusi i fisioterapisti, gli infermieri, ecc., in forma individuale o associata).
Non rientrano invece nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia (in quanto legate ad un rapporto di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente), le prestazioni fatturate direttamente dall'Ente al paziente e quelle dei medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
La compilazione e la trasmissione del Modello SSP
La comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 per conto di ciascun medico/paramedico, deve essere effettuata attraverso la compilazione del modello SSP che risulta composto dalle seguenti parti:
Nota: oltre ai programmi in commercio, al fine della compilazione del modello SSP, è possibile utilizzare il software “COSSP” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel proprio sito web.
- Frontespizio: in tale spazio devono essere indicati i dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell’anno cui si riferisce la comunicazione, del tipo di comunicazione (primo invio della comunicazione o Comunicazione “Sostitutiva”), del numero di percipienti e dei dati relativi all’impegno alla presentazione telematica;
Nota: la “Comunicazione sostitutiva” per correggere un invio non conforme è ammessa solo entro i termini ordinari ovvero entro la scadenza del 02 maggio 2023.§
- quadro A: occorre riportare i dati identificativi dei medici/paramedici (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l’attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata (indicare l'importo dei relativi compensi complessivamente riscossi dalla stessa in nome e per conto di ciascun professionista).
Gli importi vanno arrotondati all'unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, e per difetto se inferiore a 50 centesimi di euro.
- presenza di operazioni straordinarie: in caso di proseguimento dell'attività lavorativa a cura di altro soggetto si possono identificare le seguenti situazioni:
- estinzione del dante causa: il soggetto che prosegue l’attività deve presentare due comunicazioni (una per i propri compensi e una relativa ai compensi del soggetto estinto, fatto salvo che quest'ultimo non vi abbia provveduto autonomamente);
- dante causa non estinto: ogni soggetto è tenuto alla propria comunicazione (in caso di liquidazione e fallimento la comunicazione va presentata dal liquidatore o dal curatore fallimentare).
- estinzione del dante causa: il soggetto che prosegue l’attività deve presentare due comunicazioni (una per i propri compensi e una relativa ai compensi del soggetto estinto, fatto salvo che quest'ultimo non vi abbia provveduto autonomamente);
- modalità di presentazione del modello: la comunicazione va inoltrata per l'anno 2022 esclusivamente in via telematica, entro il 2 maggio 2023 l’invio può essere effettuato direttamente dalla struttura sanitaria privata, (tramite Entratel o Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato e, in caso di scarto del modello da parte del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, l'invio si considera regolare se effettuato entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto).
Le sanzioni applicabili in materia
Si rammenta che in caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da euro 250 a euro 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo n. 471/1997 (la violazione dell'obbligo di accentramento degli incassi e la mancata contabilizzazione degli stessi comporta invece per l'Ente interessato una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000).
L'argomento è stato trattato anche l'anno scorso nell'articolo...Comunicazione strutture sanitarie private: scadenza al 2 maggio 2022
A cura di Celeste Vivenzi
Giovedì 20 aprile 2023