Comunicazione strutture sanitarie private: scadenza al 2 maggio 2023

Il 2 Maggio 2023 scade il termine per l’invio telematico, da parte delle SSP (strutture sanitarie private), della comunicazione degli incassi relativi alla riscossione accentrata dell’anno 2022.
Esaminiamo della gestione pratica dell’adempimento.

Comunicazione strutture sanitarie private: premessa generale

comunicazione strutture sanitarie privateLa comunicazione deve essere presentata dalle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche rese all’interno di dette strutture e intrattenute direttamente con il paziente.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, per strutture sanitarie private si devono intendere:

“le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.

Rimane esclusa dall’obbligo la mera locazione dei muri mentre è assoggettata all’obbligo di comunicazione la locazione dei muri associata a “servizi accessori” di tipo amministrativo, organizzativo ovvero di noleggio a medici esterni di strutture per interventi in day hospital (sala operatoria e relativa strumentazione chirurgica).

La gestione pratica

L’adempimento in oggetto è stato introdotto dalla Legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), al fine di favorire la tracciabilità dei pagamenti e pertanto le strutture sanitarie private obbligate alla comunicazione devono rispettare i seguenti comportamenti:

  1. incassare i compensi in nome e per conto dei professionisti (la struttura incassa il compenso che spetta al professionista, in suo nome e per suo conto, e in seguito provvede a riversare l’incasso allo stesso lavoratore autonomo, procedendo ad annotare nelle proprie scritture obbligatorie, ovvero in un apposito registro, l’ammontare percepito, distintamente per ogni singola prestazione).
    Nota: l’obbligo di registrazione da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dal registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.
     
    Occorre ribadire che rientrano nella comunicazione anche i compensi che vengono liquidati da società assicurative e/o casse autonome di assistenza sanitaria per conto dei propri assistiti.
     
  2. annotare i compensi incassati nella propria contabilità o in un apposito registro: i compensi incassati riguardano l’attività medica e paramedica di cui all’art.53 del TUIR (lavoro autonomo) per le prestazioni rese dal medico nei confronti del paziente (la fattura è emessa dal medico direttamente al cliente);
     
  3. comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso la compilazione del modello SSP, l’ammontare dei compensi riscossi per ciascun professionista.

Nota: devono essere comunicati i compensi per le prestazioni sanitarie fatturate direttamente al paziente e non alla struttura sanitaria e, come indicato dal Provvedimento del 13.12.2007 la “comunicazione telematica” riguarda le seguenti strutture sanitarie private:

  1. società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari , nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica (sono inclusi i fisioterapisti, gli infermieri, ecc., in forma individuale o associata).
    Non rientrano invece nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia (in quanto legate ad un rapporto di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente), le prestazioni fatturate direttamente dall’Ente al paziente e quelle dei medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

 

La compilazione e la trasmissione del Modello SSP

La comunicazione dei compensi riscossi nel 2022 per conto di ciascun medico/paramedico, deve essere effettuata attraverso la compilazione del modello SSP che risulta composto dalle seguenti parti:

Nota: oltre ai programmi in commercio, al fine della compilazione del modello SSP, è possibile utilizzare il software “COSSP” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel proprio sito web.

 

  1. Frontespizio: in tale spazio devono essere indicati i dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell’anno cui si riferisce la comunicazione, del tipo di comunicazione (primo invio della comunicazione o Comunicazione “Sostitutiva”), del numero di percipienti e dei dati relativi all’impegno alla presentazione telematica;
    Nota: la “Comunicazione sostitutiva” per correggere un invio non conforme è ammessa solo entro i termini ordinari ovvero entro la scadenza del 02 maggio 2023.§
     
  2. quadro A: occorre riportare i dati identificativi dei medici/paramedici (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l’attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata (indicare l’importo dei relativi compensi complessivamente riscossi dalla stessa in nome e per conto di ciascun professionista).
    Gli importi vanno arrotondati all’unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, e per difetto se inferiore a 50 centesimi di euro.
     
  3. presenza di operazioni straordinarie: in caso di proseguimento dell’attività lavorativa a cura di altro soggetto si possono identificare le seguenti situazioni:
     

    1. estinzione del dante causa: il soggetto che prosegue l’attività deve presentare due comunicazioni (una per i propri compensi e una relativa ai compensi del soggetto estinto, fatto salvo che quest’ultimo non vi abbia provveduto autonomamente);
       
    2. dante causa non estinto: ogni soggetto è tenuto alla propria comunicazione (in caso di liquidazione e fallimento la comunicazione va presentata dal liquidatore o dal curatore fallimentare).
       
  4. modalità di presentazione del modello: la comunicazione va inoltrata per l’anno 2022 esclusivamente in via telematica, entro il 2 maggio 2023 l’invio può essere effettuato direttamente dalla struttura sanitaria privata, (tramite Entratel o Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato e, in caso di scarto del modello da parte del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, l’invio si considera regolare se effettuato entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto).

 

Le sanzioni applicabili in materia

Si rammenta che in caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da euro 250 a euro 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), Decreto Legislativo n. 471/1997 (la violazione dell’obbligo di accentramento degli incassi e la mancata contabilizzazione degli stessi comporta invece per l’Ente interessato una sanzione da euro 1.000 ad euro 8.000).

 

L’argomento è stato trattato anche l’anno scorso nell’articolo…Comunicazione strutture sanitarie private: scadenza al 2 maggio 2022

 

A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 20 aprile 2023