Aggiornato il modello IVA TR per il rimborso dei crediti infrannuali

Dal 3 maggio prossimo (quindi dal secondo trimestre 2023), i rimborsi del credito IVA infrannuale vanno richiesti solo con il modello TR aggiornato.

modello IVA TRCome segnalato nel diario quotidiano di ieri, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sono disponibili modello IVA TR e istruzioni da utilizzare per richiedere a rimborso il credito Iva trimestrale.

L’utilizzo del nuovo modello sarà obbligatorio dal 3 maggio prossimo.

Quando il credito iva trimestrale supera i 2.582,28 euro e i contribuenti intendono chiederne il rimborso o vogliono utilizzarlo in compensazione orizzontale, occorre utilizzare il modello IVA TR.

 

Quando va presentato il modello IVA TR?

Il modello va presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, con le solite modalità telematiche.

Nonostante sia previsto che a partire dal 1° aprile 2023 le istanze per il credito Iva infrannuale vadano presentate con l’ultima versione del modello Iva TR, il cui modello e istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia, è altrettanto vero che la precedente versione del modello potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023.

Ricordiamo che non basta avere un credito trimestrale per avere diritto al suo rimborso.

Occorre infatti rientrare nella tipologia di contribuenti che:
  • esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni;
     
  • effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
     
  • che abbiano avuto acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
     
  • non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o tramite 
    rappresentante fiscale;
     
  • effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite a prestazioni di:
     

    • lavorazione relative a beni mobili materiali;
       
    • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
       
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
       
    • prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si intende chiedere l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

Vale anche nel caso in specie la regola per cui, in caso di superamento del limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, c’è l’obbligo di utilizzare detti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione, previa apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 19 Aprile 2023

 

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