Appunti sul trust alla luce di due diverse risposte di Agenzia Entrate, decisamente criticabili, spieghiamo il perchè:
– il caso del trust autodichiarato e la decadenza delle agevolazioni prima casa;
– vendita dell’immobile con nuda proprietà vincolata in un trust autodichiarato: non possono sussistere i presupposti per il realizzo della complessiva plusvalenza
L’Agenzia delle Entrate con due recentissime risposte ad interpello ha ritenuto che il vincolo in un trust autodichiarato di un immobile acquistato dal disponente (poi trustee) con le agevolazioni prima casa, comporti la decadenza dell’agevolazione (risposta ad interpello n. 956 – 1878/2022) e che la vendita di un immobile (risposta ad interpello n. 956 – 1885/2022), la cui nuda proprietà era stata vincolata in un trust autodichiarato, prima dell’ordinario decorso di cinque dalla costituzione del vincolo di destinazione, comporti, in ogni caso, la rilevanza impositiva della plusvalenza ai sensi dell’art. 67, 1° comma lett. b, Tuir, costituendo condizione fiscalmente priva di rilievo l’ininterrotto utilizzo dell’immobile (anche dopo il vincolo in trust della nuda proprietà) per fini abitativi principali prima del disponente e poi del disponente – trustee, che a regime, invece, costituisce causa di esonero legislativo da ogni rilevanza fiscale della plusvalenza in questione.
Trust e decadenza agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate in ordine al primo interpello, dopo aver rappresentato che l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, è prevista nel comma 4 della Nota II-bis del DPR 131/1986, per il quale testualmente:
“In caso (…) di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte……”,
e precisato che l’istituto, recepito nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992, si sost