L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli ha chiarito alcune disposizioni contenute nei Regolamenti UE del 4 febbraio 2023, in base ai quali è stato previsto un periodo transitorio, della durata di 55 giorni, durante il quale non operano i divieti di trasporto e di servizi relativi alla movimentazione di petrolio greggio, acquistato con prezzo al barile superiore al price cap e imbarcato prima del 5 febbraio 2023.
Sanzioni alla Russia: periodo transitorio senza divieto di trasporto di petrolio e price cap
Il Regolamento UE 4 febbraio 2023 n. 250 e 251 ha previsto un periodo transitorio durante il quale non vige il divieto di trasporto di petrolio greggio russo.
Ciò ha trovato successivamente conferma nell’avviso 9 febbraio 2023, pubblicato dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Precedentemente, infatti, l’ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia (Reg. UE 1904/2022) aveva stabilito un divieto di trasporto, verso Paesi terzi, dei prodotti petroliferi di origine o di esportazione russa, elencati nell’allegato XXV del Reg. UE 833/2014, tra cui figura il petrolio greggio (NC 2709 00), anche mediante trasbordo da una nave a un’altra.
Siffatte misure, valevoli anche per i servizi di assistenza tecnica, di intermediazione, finanziamenti e assistenza in relazione al trasporto marittimo di prodotti petroliferi, erano derogabili solo in presenza di specifiche condizioni, tra le quali, ad esempio, che il prezzo di acquisto del barile di petrolio, al momento della conclusione del relativo contratto, non superasse il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del Reg. UE n. 833/2014.
Queste deroghe, introdotte dal Consiglio UE con decisione (PESC) 6 ottobre 2022 n. 1909, erano state poste con l’obiettivo di attenuare le conseguenze negative dell’approvvigionamento energetico dei Paesi terzi, ridurre gli aumenti di prezzo determinati da straordinarie condizioni di mercato e limitare i proventi generati dal petrolio russo.
Seguendo le direttive di quest’ultimo provvedimento, il Reg. UE 2368/2022 aveva fissato il price cap del petrolio greggio a 60 dollari al barile (avviso Agenzia delle dogane e monopoli 5 dicembre 2022).
In seguito, con un comunicato stampa del 4 febbraio 2023, il Consiglio UE ha stabilito due nuovi price cap dei prodotti petroliferi: 45 dollari al barile, come primo massimale per i prodotti con quotazione di mercato superiore rispetto al petrolio greggio, e 100 dollari al barile, come secondo massimale per i prodotti con quotazione pari rispetto al petrolio greggio.
Trasporto di petrolio: le nuove disposizioni transitorie
L’Unione europea ha stabilito una deroga alle sopra descritte disposizioni.
È previsto un periodo transitorio di 55 giorni, durante i quali non si applicano i divieti di trasporto e di servizi previsti dal Reg. 833/2014, in relazione ai prodotti petroliferi indicati dal codice di classifica doganale alla voce NC 2710 (“Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi”), di origine o di esportazione russa, qualora acquistati con un prezzo al barile superiore al price cap e caricati su nave prima del 5 febbraio 2023, e scaricati nel porto di destinazione prima del 1°aprile 2023, purché allo scadere dei 55 giorni venga cessato il trasporto.
Entro metà marzo 2023 il price cap e l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XXVIII dovranno essere riesaminati; successivamente il riesame avverrà ogni due mesi (art. 3 quindecies, par. 11, Reg. UE n. 833/2014, modificato dal Reg. UE 2023/250).
Le altre misure restrittive sull’import del petrolio
In seguito all’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha adottato una serie di regolamenti fortemente limitativi degli scambi commerciali con la Russia.
Nello specifico, mediante complessivi dieci pacchetti di sanzioni, sono state vietate le esportazioni dei c.d. “beni dual use” e “quasi dual use”, vale a dire i prodotti utilizzabili a fini sia civili sia militari, nonché dei prodotti che interessano il settore energetico e dei trasporti, delle merci di lusso e di quelle in grado di accrescere la forza industriale russa.
Importanti restrizioni hanno colpito anche le importazioni in Europa dei prodotti tipici dell’export russo, ad esempio il carbone e il petrolio.
Con riferimento alle operazioni di importazione del petrolio in UE, gli artt. 3 quaterdecies e 3 sexdecies, Reg. UE 833/2014 hanno però disposto delle misure particolari, a causa delle numerose deroghe rivolte verso alcuni Paesi europei, come l’Ungheria, Repubblica ceca, Bulgaria e Croazia, per i quali l’importazione dei prodotti russi potrà proseguire senza limitazioni.
In sede di Commissione UE, infatti, si è dovuto tenere espressamente conto delle triangolazioni intra-UE, impedendo che i prodotti importati grazie alle esenzioni possano aggirare le sanzioni previste ed essere successivamente ceduti in altri Paesi UE.
Ai sensi di tale divieto, la sussistenza di restrizioni all’import non può essere esclusa sulla base della semplice origine doganale non preferenziale in un Paese diverso dalla Russia, poiché questa potrebbe essere stata modificata a seguito di lavorazioni effettuate in quel Paese terzo.
La due diligence soggettiva e l’origine
La Camera di Commercio internazionale, in forza dei regolamenti disposti in materia di scambi con la Russia, ha suggerito come la prima attività da compiere, per un’impresa italiana coinvolta, sia la c.d. due diligence soggettiva sulle controparti russe.
Ai sensi dei Regolamenti UE 330/2022 e 332/2022, infatti, non occorre che i beni oggetto di scambio siano direttamente o indirettamente esportati, e i relativi pagamenti possono non essere necessariamente effettuati, o ricevuti, dalle persone fisiche o giuridiche indicate nelle black list (allegati I del Reg. UE 269/2014 e IV del Reg. UE 328/2022).
Con riferimento alle controparti russe, invece, è necessario verificare che non sussistano rapporti, diretti o indiretti, con i soggetti inclusi nelle restrizioni (art. 2, par. 2, Reg. UE 269/2014) e che i pagamenti non violino le prescrizioni previste agli artt. da 5 bis a 5 nonies del Reg. UE 833/2014.
È consigliabile, pertanto, al fine di dimostrare l’assoluta buona fede della Società, che la controparte russa fornisca una specifica dichiarazione firmata, con una piena assunzione di responsabilità, con cui attesti la totale compliance rispetto ai divieti soggettivi imposti dall’UE.
Tale dichiarazione può certificare la totale genuinità dell’operazione e la buona fede della società di vendita, sebbene sia comunque necessaria una specifica attività di verifica da parte della Società in merito alla possibile inclusione dei proprietari nella black list, di cui all’allegato XIX, Reg. UE 833/2014.
È consigliabile, inoltre, per quanto concerne le operazioni in import, prestare particolare attenzione alla documentazione comprovante l’origine doganale dei prodotti e la provenienza delle materie prime, al fine di evitare possibili contestazioni.
Fonte: Agenzia accise, dogane e monopoli, avviso n. 72128/RU del 9 febbraio 2023.
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