Nel caso di società per la quale il curatore abbia aperto una liquidazione giudiziale, qual è il momento esatto per l’emissione della eventuale nota credito o di effettuazione della nota di variazione? Quali le corrette scritture contabili?
Il caso
Una società riceve il 13 gennaio 2023 una comunicazione, da parte del curatore di una liquidazione giudiziale, che il Tribunale ha aperto la procedura descritta in data 22 dicembre 2022.
Precedentemente era stata iniziata una procedura di concordato preventivo.
Si chiede:
- quando può/deve emettere la nota di credito? All’apertura della procedura o al termine della procedura liquidatoria?
- qual è la corretta procedura per emettere la nota di variazione?
- e quando deve insinuarsi al passivo fallimentare, ai sensi dell’articolo 201 del Codice della crisi d’impresa?
La soluzione
Preliminarmente si passeranno in rassegna le disposizioni Iva relative alle note di credito.
Successivamente si analizzeranno le scritture contabili.
Procedure concorsuali e note credito: la normativa
Le variazioni in diminuzione (cd. note di credito) sono disciplinate dai commi 2 e seguenti dell’articolo 26, Dpr 633/1972.
La loro emissione, diversamente da quanto accade per le variazioni in aumento (di cui al comma 1 della medesima disposizione normativa), è facoltativa.
Limitandoci all’osservazione del caso in esame, che riguarda una procedura concorsuale (o simili) avviata dal 26 maggio 2021 (articolo 18, DL 73/2021 e articolo 3-bis, DL 228/2021), la nota di credito può essere emessa nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (articolo 26, comma 3-bis, lettera a), Dpr 633/1972).
Termine di emissione
Nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali l’emissione della nota di credito può essere effettuata senza limiti di tempo, in quanto non è vincolata al rispetto del termine annuale previsto dal comma 3 del menzionato articolo 26.
Ad ogni modo, secondo l’interpretazione di prassi dell’Amministrazione finanziaria, la nota di credito deve essere emessa, al più tardi, entro i termini per l’esercizio della detrazione IVA ex articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, ossia entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione[1].
Ciò, in quanto in base al comma 2 dell’articolo 26 in commento, il cedente/prestatore (creditore):
«ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25».
Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.
Infatti, con la sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02, la Corte di Giustizia UE ha affermato che il diritto alla detrazione…
…«deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti (…), vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi