Perdite su crediti: rinuncia volontaria e ipotesi di prescrizione

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 29 marzo 2023

La Corte di Cassazione ha affermato che non è equiparabile la rinuncia volontaria del credito alle ipotesi di prescrizione dello stesso, per inferirne la possibilità di dedurne l’importo.
In effetti il principio a cui si ispira il regime fiscale della detraibilità degli importi dei crediti inesigibili è ispirato all’oggettività delle condizioni previste per riconoscere tali crediti.

La rinuncia volontaria ad un credito come influisce sulla fiscalità dei crediti inesigibili?

 

Le perdite su crediti nel TUIR

rinuncia volontaria al creditoIn particolare, l’art. 101, comma 5, TUIR, stabilisce che sussistono elementi certi e precisi, in presenza dei quali si può dedurre l’importo ...

"...per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.



Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.



Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso