Il Ministero del Lavoro fornisce soluzione a un quesito che riguarda i lavoratori che eseguono la propria prestazione in smart-working.
Si chiedeva in particolare se, considerata la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in un posto diverso (spesse volte anche lontano) dalla sede aziendale, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, anche dislocati territorialmente, per effettuare la dovuta sorveglianza sanitaria.
A seguito del periodo della pandemia, l’utilizzo del lavoro agile è diventato sempre più di rilievo nel tessuto produttivo italiano. Tali nuove modalità di lavoro hanno comportato anche un cambiamento – oltre che una difficoltà – di gestione del mondo del lavoro e delle regole ad esso applicabili, in relazione alle nuove modalità di espletamento della propria prestazione lavorativa. In tale contesto rientra anche l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale il Dicastero risponde al quesito sulla nomina del medico competente laddove i lavoratori videoterminalisti operino in smart working presso il proprio domicilio o in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro.
In particolare ci si chiedeva se fosse possibile per il datore di lavoro individuare con un’apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dip