Iscrizione all’Albo dei gestori della crisi d’impresa: vantaggi e modalità

di Devis Nucibella

Pubblicato il 23 marzo 2023

Dal 5 gennaio 2023 è possibile iscriversi all'albo dei gestori della crisi al fine di svolgere, su incarico del Tribunale, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla legge.

Soggetti che possono iscriversi all’albo dei gestori della crisi d’impresa

iscrizione albo gestori crisiL’articolo 356 del D.Lgs n. 14/2019, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di:

  • curatore, commissario giudiziale o liquidatore;
     
  • nelle procedure previste nel codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza.

 

Il citato art. 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
     
  • gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
     
  • coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

 

Albo dei gestori della crisi: ulteriori requisiti per l’iscrizione

Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità.

In particolare, a norma dell’art. 356, comma 2 del d. lgs. n. 14/2019, possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

Nella specie:

  • per gli avvocati, i commercialisti ed esperti contabili, e i consulenti del lavoro:
    • corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 40 ore effettive;
    • tirocinio non inferiore a 6 mesi;
       
  • per i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali e società cooperative:
    • corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 200 ore effettive;
    • tirocinio non inferiore a 6 mesi;

 

ATTENZIONE

A mente dello stesso art. 356, comma 2 del d. lgs. n. 14/2019 nonché dell’art. 4, co. 3 e 5 del d.m. n. 75/22, ai fini del primo popolamento, tali requisiti (corso e tirocinio) sono sostituiti dal requisito alternativo dei due incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, conferiti per nomina giudiziale nel periodo 17 marzo 2015 - 16 marzo 2019, ultimo quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 356.

 

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa
Professionalità
  • essere iscritti all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro; sono inclusi anche gli studi professionali associati o STP, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali (all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura);
     
  • soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Formazione

Devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), DM 24/09/2014, n. 202, del Ministro della giustizia (salvo deroga per il primo popolamento):

  • per gli iscritti agli Albi degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, o dei consulenti del lavoro: la durat