Soggetti che possono iscriversi all’albo dei gestori della crisi d’impresa
L’articolo 356 del D.Lgs n. 14/2019, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di:
- curatore, commissario giudiziale o liquidatore;
- nelle procedure previste nel codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza.
Il citato art. 356 individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione al nuovo albo in coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Albo dei gestori della crisi: ulteriori requisiti per l’iscrizione
Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità.
In particolare, a norma dell’art. 356, comma 2 del d. lgs. n. 14/2019, possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.
Nella specie:
- per gli avvocati, i commercialisti ed esperti contabili, e i consulenti del lavoro:
- corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 40 ore effettive;
- tirocinio non inferiore a 6 mesi;
- per i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali e società cooperative:
- corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 200 ore effettive;
- tirocinio non inferiore a 6 mesi;
ATTENZIONEA mente dello stesso art. 356, comma 2 del d. lgs. n. 14/2019 nonché dell’art. 4, co. 3 e 5 del d.m. n. 75/22, ai fini del primo popolamento, tali requisiti (corso e tirocinio) sono sostituiti dal requisito alternativo dei due incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale, conferiti per nomina giudiziale nel periodo 17 marzo 2015 - 16 marzo 2019, ultimo quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore dell’art. 356. |
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa |
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Professionalità |
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Formazione |
Devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), DM 24/09/2014, n. 202, del Ministro della giustizia (salvo deroga per il primo popolamento):
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