Scade il 31 marzo il termine ultimo per la prenotazione del credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica, effettuati o programmati per l’anno 2023.
Attraverso la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, dovranno essere riepilogati anche i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente (2022).
Credito d’imposta pubblicità 2023: normativa di riferimento
L’art. 57-bis del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Il comma 1-quinuies, art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ha previsto che:
“A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta concesso, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, nel nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis””.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018 n. 90, che ha definito le modalità ed i criteri per la concessione degli incentivi fiscali.
Si noti che, a differenza della deroga concessa per gli anni 2020-2021-2022, dove il metodo di calcolo era parametrato all’investimento effettuato nell’anno, nel limite del 50% dell’importo[1], dal 2023 il calcolo torna a essere incrementale.
Pertanto, coloro che non hanno effettuato alcun investimento pubblicitario sulla stampa quotidiana e periodica nel 2022 non avranno accesso al bonus sugli investimenti incrementali 2023, non essendoci il dato storico su cui calcolare l’incremento.
Chi può accedere al beneficio
Sono ammesse a beneficiare dell’incentivo le imprese, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, ed indipendentemente dalla dimensione e dal regime contabile adottato, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.
Rimangono esclusi dalla concessione del credito d’imposta:
- coloro c