L’Agenzia delle Entrate riconosce la rilevanza fiscale delle perdite su crediti ceduti con la formula della cessione – pro soluto, ma solo in quanto il cessionario sia un intermediario soggetto a vigilanza.
Il caso oggetto di interpello
Nella risposta in commento, l’Amministrazione Finanziaria dopo aver testualmente passato in rassegna l’art. 101, 5° comma, Tuir, richiama la circolare 26/E del 1° agosto 2013 nella parte in cui viene letteralmente precisato che:
“l’inciso “le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi” costituisce la prescrizione legislativa di principale riferimento, dalla quale deriva che la deduzione è ammessa solo in presenza di una perdita definitiva.
A tal fine (prosegue l’AGE) la definitività si ha quando il creditore non riesce a realizzare, in tutto o in parte, il diritto creditorio.
Diversamente nel caso si possa ritenere che si tratti di inesigibilità solo temporanea, non sussistono i requisiti della definitività della perdita.
Con riguardo all’ipotesi di cessione a titolo definitivo, si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall’articolo 101, comma 5, del TUIR quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto”.
Il restringimento di rilevanza fiscale della cessione dei crediti – pro-soluto nei soli confronti degli intermediari vigilati, appare giustificabile più per il timore di manovre elusive, che per l’effettiva aderenza ai principi di diritto desumibili dall’ art. 101, 5° comma Tuir, alla base dei quali, per la compatta dottrina accademica, dev’essere tenuta distinta la perdita che deriva da atti giuridici che estinguono la fonte della titolarità del credito, dalla cd perdita per inesigibilità del credito.
Solo in tale ultimo caso si rende rinvenibile la necessità di un giudizio probabilistico sull’irreversibilità della condizione di insolvenza del debitore.
Ma, anche in tale ultimo caso, in ordine al quale si registra la maggiore tensione