La scissione di azienda: nozioni introduttive
La scissione – istituto non previsto dall’originaria disciplina codicistica delle società ma introdotto con il D.Lgs. n. 22/1991, poi riformulata a seguito della riforma del diritto delle società con il D.Lgs. n. 6/2003 – è un’operazione riorganizzativa dell’attività d’impresa in forma societaria e di riassetto della partecipazione (azionaria o per quote) dei soci, pur con effetti traslativi del patrimonio sociale[1].
La scissione societaria, disciplinata dagli artt. 2506 - 2506-quater del codice civile, è l’operazione mediante la quale il patrimonio di una società o parte di esso viene attribuito ad una o più società, anche di nuova costituzione, con assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa.
L’art. 2506, comma 1, dispone che:
“Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”,
così prevedendosi sia l’ipotesi in cui una società di capitali trasferisca ad altre società l’intero patrimonio sociale (c.d. scissione totale), ovvero una parte di esso (c.d. scissione parziale).
Scissione totale e parziale
La scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento/assegnazione di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel