Richiesta di agevolazione contributiva per forfettari: da valutare con prudenza

Come ogni anno, entro il 28 febbraio è possibile richiedere l’agevolazione contributiva per i contribuenti forfettari: questa scelta conviene davvero?
Alcune valutazioni di opportunità sul futuro previdenziale.

La scelta del regime forfettario: non facile… perchè?

agevolazione contributiva forfettariLa scelta del regime c.d. forfettario deve essere frutto di una attenta analisi di tante incognite, che sfuggono ad una individuazione generale, in quanto variabili da caso a caso, e sulla quale dovrebbe concentrarsi l’attività del professionista attento, in modo da far emergere il proprio valore aggiunto.

Nella realtà dei fatti, invece, assistiamo spesso a professionisti i quali con inopinata leggerezza, consigliano di fruire del regime in oggetto, non avendo quindi cura di vagliare numerosi aspetti sconosciuti ovviamente al cliente, dei quali però un giorno potrebbe venire a chiedere conto.

L’analisi attenta dei pro e dei contro non finisce al momento della scelta del regime da adottare (forfettario, semplificato o ordinario), ma anche quando il contribuente ha scelto il regime forfettario, si può porre davanti un’altra scelta dalla risposta apparentemente facile.

 

L’agevolazione contributiva per i forfettari

Ci stiamo riferendo alla possibilità di riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello eccedente.

Tra l’altro, non constano analoghe agevolazioni per gli iscritti ad altre Gestioni previdenziali dell’INPS oppure a Casse professionali private.

Scelta non facile, dicevamo; tantomeno scontata. Vediamo perché.

Occorre tenere presente, al di là del facile entusiasmo legato alla possibilità di versare un importo ridotto di contributi Inps (che nei forfettari sono sposso la spesa maggiore), gli effetti a lungo termine di tale scelta.

 

Gli effetti a lungo termine della scelta

Si consideri un commerciante che, nel 2023 consegue un reddito d’impresa non superiore al minimale di reddito (per tale anno, pari a 17.504 euro), per cui versa (nelle solite quattro rate trimestrali) esclusivamente la contribuzione minimale con la riduzione del 35%.

L’accredito dell’intero anno ai fini contributivi presuppone il versamento di una somma pari a 4.284,98 euro (17.504 euro × 24,48%), oltre alla contribuzione per la maternità.

Non raggiungendo tale importo minimo per effetto della riduzione del 35%, i mesi accreditati per l’anno 2023 risultanti dall’estratto contributivo del commerciante saranno proporzionalmente ridotti.

L’adesione alla riduzione contributiva, quindi, va valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

E’ noto ed evidente che la scelta spetta al contribuente, ma è altrettanto evidente che sta al professionista che lo assiste l’obbligo di metterlo a conoscenza (ovviamente in forma scritta ed ufficiale, magari via PEC).

Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente, nonostante l’avviso del proprio professionista, decida di chiedere la riduzione in esame, occorre ricordare che il termine (perentorio) scade il prossimo 28 febbraio.

Se la domanda è presentata successivamente, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

I soggetti che invece hanno intrapreso una nuova attività d’impresa nel 2023, per la quale intendono aderire al regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’INPS la predisposizione della tariffazione annuale.

I soggetti già in attività che non hanno in precedenza manifestato l’adesione alla misura hanno l’onere di compilare l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS.

Per i soggetti che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome, è possibile utilizzare il modello cartaceo allegato alla circolare INPS n. 29/2015.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023, ove permangano i requisiti necessari per l’applicazione del regime ai fini fiscali e non sia prodotta espressa rinuncia (circolare INPS n. 19/2023, § 8).

Qualora invece non si voglia (o non si possa) più fruire di tale “agevolazione”, occorrerà presentare la revoca all’INPS entro il mese di febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario; il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dal primo gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dal primo gennaio dell’anno successivo.

La rinuncia all’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio (art. 1 comma 82 della L. 190/2014).

Nell’ambito del quadro RR del modello RedditiPF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 16 febbraio 2023