Si riepilogano nel seguente intervento tutti i chiarimenti ed i riferimenti normativi ad oggi disponibili per procedere al conteggio degli interessi da corrispondere in caso di restituzione di un aiuto di stato ricevuto in eccedenza.
Sono tante le richieste che stanno arrivando sulla gestione degli aiuti di stato ricevuti in eccedenza; in particolare su quale sia il tasso applicabile.
La casistica sta diventando rilevante dopo la compilazione della famigerata autodichiarazione relativa agli aiuti Covid.
Per fare chiarezza partiamo dall’ultima Faq dell’Agenzie dell’entrate
Restituzione aiuti di Stato: Faq Agenzia Entrate
In merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), si conferma che gli interessi cd. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
- per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta supe