La riforma della giustizia e del processo tributario ha aperto anche alla prova testimoniale, attestandosi sostanzialmente sulla prova del processo civile.
Esaminiamo due recenti risposte espresse dal MEF nel corso di Telefisco 2023, che fanno luce sull’utilizzo della testimonianza scritta, in particolare in ordine al modello e all’autentica di firma.
La prova testimoniale scritta nella riforma della giustizia e del processo tributario
La possibilità di utilizzo della prova testimoniale all’interno del processo tributario ha trovato soluzione attraverso la riformulazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, mitigando il divieto ivi previsto attraverso l’utilizzo delle disposizioni contenute nel novellato articolo 257 bis del codice procedura civile.
La Legge n. 130/2022 – articolo 4, comma 1, lett. c – ha quindi sostituito il comma 4, dell’articolo 7, del D.Lgs. n. 546/1992:
“Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”[1].
In pratica, si è utilizzata una fra le più salienti modifiche al processo civile, introdotte dal legislatore con la L. n. 69/2009, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”: la cd “Testimonianza scritta”, prevista dall’articolo 257 bis del codice procedura civile[2].
In quest’ottica, si colloca per l’appunto, la formulazione dell’articolo 257 bis, codice pro