Se l’Amministrazione non fornisce in giudizio la prova della tempestiva formazione entro il 31.12.2020 dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2015, la rettifica è nulla per decadenza dei termini.
Sono queste le conclusioni cui sono pervenuti recentemente i Giudici che hanno valorizzato il contenuto della regola derogatoria secondo cui la proroga al 28 febbraio 2022 opera(va) unicamente per la notifica dell’atto e non anche per la sua materiale emissione e protocollazione.
Rettifica nulla per accertamenti relativi ad anno d’imposta 2015: riferimenti normativi
La regola generale prevista dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 29.9.1973 n. 600, stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione; per gli anni d’imposta fino al 2015 la decadenza scattava al quarto anno, non al quinto.
Pertanto, l’avviso di accertamento avente per oggetto l’annualità chiusa al 31.12.2015, avrebbe avuto come naturale scadenza, per l’emissione e per la notifica, il 31 dicembre 2020.
Nell’ambito della convulsa legislazione emergenziale emanata a seguito della pandemia da COVID 19, il comma 1, dell’art. 157 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77, ha previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, termini, successivamente modificati in 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Per effetto di quanto previsto all’art. 22-bis del D.L. 31.12.2020, n. 183, (conv. con mod. dalla L. 26.2.2021, n. 21) in deroga agli ordinari termini decadenziali (e salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi), è stato introdotto un duplice termine di decadenza a cui l’ufficio impositore era tenuto all’osservanza: uno per l’emissione dell’atto impositivo e l’altro per la sua notifica.
Di conseguenza:
- per tutti gli atti di accertamento, comunque denominati, destinati a scadere tra l’8.3.2020 ed il 31.12.2020, la scadenza per l’emissione dell’atto veniva prorogata al 31.12.2020;
- per tutti gli atti di accertamento comu