Impugnabile la semplice richiesta di pagamento TARI

La Cassazione sancisce la legittimità dell’impugnazione della lettera con cui si richiede il pagamento della TARI, ma conferma la necessità di impugnare anche l’atto successivo.

Questione di legittimità dell’impugnazione della lettera di richiesta di pagamento della TARI

Il parere della Cassazione

richiesta pagamento tari impugnabileLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1797 del 20 gennaio 2023, è intervenuta sulla legittimità della impugnazione di un atto non compreso tra quelli di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 546/92 quale la lettera con la quale il Comune chiede il pagamento della TARI.

Poiché la lettera di pagamento contiene una pretesa impositiva esaustiva, essa è impugnabile, ancorché:

  • i termini di pagamento non siano scaduti
  • non vi sia stato un accertamento da parte del Comune.

D’altronde, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni di fatto e di diritto di una pretesa tributaria.

 

Ma che succede quando poi arriva l’atto impositivo da parte del Comune?

Aver impugnato la lettera di richiesta di pagamento ha riflessi? La risposta è negativa.

In quel caso, occorrerà impugnare anche esso, al fine di evitare che si consideri definitiva la pretesa dell’ente impositore; tale impugnazione farà comunque venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.

In caso di contemporanea pendenza, il giudizio relativo all’atto preliminare verrà a perdere rilevanza, essendo prevalente (e assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva nel giudizio relativo all’atto principale, anche se l’instaurazione sia successiva in ordine cronologico.

Per cui il contribuente ha l’onere di (ri)proporre i vizi sostanziali e procedurali ravvisati nell’esercizio del potere impositivo.

In sostanza, il contribuente potrà opporsi:

  • in prima battuta, all’atto facoltativamente impugnabile (la semplice richiesta di pagamento),
  • successivamente, all’atto necessariamente impugnabile.

La sentenza in commento fa il paio con quella, sempre della Cassazione (n. 11481/2022), con cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnazione della fattura commerciale con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della TIA, avendo il contribuente successivamente impugnato anche l’ingiunzione di pagamento che l’aveva sostituita.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 9 febbraio 2023