Se una struttura alberghiera lavora solo alcuni periodi dell’anno e resta chiusa alcuni mesi come va calcolata la TARI? La struttura stagionale gode di una esenzione?
Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e che la tassa è dovuta per il fatto di occupare o detenere locali a qualsiasi uso adibiti, gravando sul contribuente la prova della sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile.
Se la struttura alberghiera è stata chiusa per alcuni mesi all’anno deve usufruire della riduzione della tassa, considerato anche che il Comune nel regolamento TARI ha previsto la possibilità di una riduzione della tassa per le “utenze non domestiche non stabilmente attive”. È quanto recentemente espresso dalla Cassazione.
La TARI: regole generali
La tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), rivisitata più volte dal legislatore, è disciplinata dall’art. 62, comma 1, D.Lgs n. 507/1993, modificata dalla TIA e poi sostituita dalla TARI.
Tale imposta è dovuta per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e dunque per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione.
Le deroghe indicate dal comma 2 del citato art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66, non operano in modo automatico, atteso che sul contribuente grava l’onere della prova.
A prescindere dalla sua specifica destinazione (sia esso residenziale, commerciale, industriale, etc.), l’immobile oggettivamente inutilizzabile ed, in quanto tale non interessato dalla fruizione del connesso servizio pubblico di nettezza urbana, non paga la tariffa in parola.
Sono poi escluse dal tributo le aree sco