Ciò, in quanto, la facoltà da parte dell’Ente impositore di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre ai casi specificatamente previsti, non appare coerente con la natura della tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie immobiliari e dalle rispettive capacità inquinanti.
TARI agevolata per i non residenti: ambito normativo
La TA.RI. (tassa rifiuti) ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.
La tassa conserva, tuttavia, taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.
In particolare, l’art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013, prevede che il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
In sostanza, alle lettere b), c) e d) il Legislatore ha previsto specifiche fattispecie agevolative a favore dei contribuenti che soggiornano nell’immobile solo per periodi di tempo limitati o saltuari proprio perché sarebbe irragionevole che il tributo comunale, debba gravare in misura non proporzionale su coloro che producono meno rifiuti.
Tra le ipotesi espressamente individuate dal Legislatore non è contemplata specificatamente la previsione regolamentare del Comune della facoltà di introdurre particolari agevolazioni per le abitazioni di contribuenti (non iscritti all’A.I.R.E) che hanno la residenza anagrafica in Comune diverso ove è situato l’immobile.
In termini generali, la lettera b), comma 659, art 1, D.Lgs. n. 147/2013, richiama unicamente “…le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (in sostanza, le case utilizzate per i periodi di vacanza, N.d.A.) o altro uso limitato e discontinuo…”.