Agli immobili occupati dall’associazione dei testimoni di Geova deve applicarsi l’esenzione dalla TARI, così come già previsto per i luoghi di culto della Chiesta Cattolica?
La previsione del Regolamento comunale che esclude dalla tassazione della Tari solo i luoghi di culto della Chiesa Cattolica o di altri culti muniti di intesa con lo Stato, è illogica e discriminatoria, dal momento che la diversità violerebbe il principio di parità di trattamento ed uguale libertà di culto prevista dalla Costituzione.
Tari: natura giuridica
L’esenzione dalla tassa sui rifiuti (Tari) per i “i fabbricati destinati esclusivamente al culto e le loro pertinenze”, non è espressamente prevista dalla vigente normativa, a differenza di quanto, invece, stabilito si fini l’IMU e TASI per i luoghi di culto.
A tale ultimo riguardo, l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 stabilisce l’esenzione dall’Imu/Ici; tutte le attività didattiche, sanitarie, ricreative, sportive, ricettive, assistenziali, ecc. svolte nei luoghi di culto danno diritto alla esclusione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) solo nel caso in cui siano “no profit” ossia non commerciali.
La normativa sulla TARI stabilisce all’art. 1, comma 641, legge 147/2013 che:
“Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”;
al successivo comma 659 L. 147/2013 è previsto un elenco di esenzioni e riduzioni facoltative che il Comune può prevedere con regolamento (tra le quali non sono contemplate esenzioni per i luoghi di culto).
Tuttavia, il Comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 (cfr. comma 660 L. 147/2013) e la relativa copertura può essere disposta con apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo