In tema di TARI è legittima la delibera comunale di approvazione delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2910 del 22 marzo 2023, ha confermato la legittimità della maggiorazione TARI per le strutture alberghiere.
Le tariffe TARI per attività alberghiera: il caso
Nel caso di specie, secondo una società svolgente attività alberghiera, il Comune aveva determinato le aliquote per il calcolo della TARI in modo sproporzionato a danno dei titolari di attività commerciali, in particolare, alberghiere.
Il Comune, nel 2016, aveva stabilito per le utenze non domestiche di cui alla categoria 7 – alberghi con ristorante – l’aliquota di € 10,93, superiore a quella imposta per le utenze domestiche, per le quali aveva invece previsto un’aliquota che andava da un minimo di € 3,78 a un massimo di € 4,00.
Nella quantificazione delle aliquote TARI l’Amministrazione aveva deciso di adottare il metodo del “chi inquina paga”, di cui all’art. 1, comma 652, L. 147/2013, che conferisce ai Comuni la facoltà di sancire in autonomia l’ammontare della tariffa TARI, derogando al cd. metodo “normalizzato”, disciplinato dall’art. 1, comma 651 della stessa legge, caratterizzato dal mero recepimento dei parametri indicati dal Dpr. 158/1999.
Per gli anni 2017 e 2018 il Comune aveva poi confermato le aliquote TARI di cui alla precedente delibera.
Avverso la deliberazione di conferma delle tariffe per l’anno 2018 la società aveva quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Comune aveva chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, e, pertanto, era stato instaurato il giudizio innanzi al TAR.
Per il 2019 il Comune aveva poi mantenuto intatte le aliquote già oggetto della precedente impugnazione.
E anche avverso tale ulteriore conferma la società aveva proposto ricorso innanzi al TAR.
Le cause erano state infine riunite, e il TAR aveva respinto