Gli operatori di finanza etica e sostenibile

La sostenibilità è un tema sempre più rilevante, in questo articolo vediamo le caratteristiche che devono avere gli operatori di finanza etica e sostenibile secondo le regole del TUB

Il comma 51 dell’articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 (Legge di stabilità per il 2017) ha introdotto nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) l’articolo 111-bis che individua le caratteristiche degli “operatori bancari di finanza etica e sostenibile” definendo, in tal modo anche il fenomeno della “finanza etica”.

 

I principi della finanza etica e sostenibile

finanza sostenibilePer l’art. 111-bis TUB citato, le cui norme di attuazione sono dettate dal Decreto del Ministro dell’Economia n° 209 del 2022 (in particolare dal suo art. 3), sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le sole banche (e non gli altri intermediari finanziari) iscritte nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB, che conformano la loro attività ai seguenti principi.

a) Valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche (quindi: società di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e, a nostro giudizio, visto che la norma non specifica che le persone giuridiche devono essere solo quelle private, anche enti pubblici) secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale dell’attività del soggetto finanziato ed, in particolare, quella da realizzare col finanziamento richiesto, definiti dall’Unione Europea, dall’ONU, dall’OCSE, dall’OIL e da altre organizzazioni internazionali in materia di sviluppo sostenibile e di diritti umani costituite per mezzo di convenzioni internazionali.

Sono in ogni caso esclusi finanziamenti a persone giuridiche che operano, anche indirettamente, nella produzione e nello scambio di beni o servizi il cui utilizzo viola i diritti umani, che consumano soltanto energia prodotta da fonti non rinnovabili, di cui è stata accertata in via definitiva la responsabilità propria o dei propri amministratori o sindaci o legali rappresentanti per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, di diritti individuali in caso di guerra, di gravi danni ambientali.

b) Danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla precedente lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali.

c) Impiegano almeno il 20% del loro portafoglio di crediti in prestiti ad enti del terzo settore (ETS), incluse le imprese sociali che comprendono le cooperative sociali, ed anche ad ONLUS (finché queste continueranno ad esistere e non diventeranno definitivamente ETS) con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente.

d) Non distribuiscono agli azionisti o agli obbligazionisti che hanno diritti amministrativi, neanche indirettamente e neppure in caso di recesso, profitti, incluse le riserve di utili, e li reinvestono nella propria attività bancaria di carattere etico.

A tal fine è prevista, dai commi 2° e 4° dell’art. 111-bis TUB, un’agevolazione fiscale consistente nel fatto che il 75% delle somme, cioè dell’utile, destinate ad incremento del capitale proprio non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRES – Imposta sul Reddito delle Società ai sensi degli artt. 81 e ss. del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L’agevolazione è però concessa nei limiti previsti dal Regolamento UE n° 1407 del 2013 sulle c.d. “agevolazioni de minimis”, vale a dire nel massimo di 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Paragrafo 2 dell’art. 3 del Regolamento citato. Da ciò deriva, e questo è un peccato, che essa è interessante solo per banche di piccola dimensione, di solito BCC.

Gli operatori che intendono avvalersi di tale agevolazione, oltre a farla preventivamente attestare dal collegio sindacale o da un revisore dei conti o da un dottore commercialista o da un esperto contabile, devono presentare richiesta tramite PEC all’Agenzia delle Entrate dal 2 al 23 Maggio dell’esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili da destinare ad incremento del capitale proprio (quindi capitale sociale o riserve). L’Agenzia risponde pubblicando entro il 22 Luglio l’elenco dei beneficiari e dei relativi benefici sul proprio sito Internet istituzionale. L’attestazione di cui alla lettera g) del presente elenco va acquisita dall’operatore bancario prima della presentazione della richiesta all’agenzia delle Entrate. La documentazione va conservata dal beneficiario fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello della richiesta per permettere l’attività di accertamento delle imposte da parte dell’Agenzia.

e) Adottano un sistema di governance, cioè di amministrazione e controllo interno, a forte orientamento democratico e partecipativo dei soci e (consultivo) degli altri stakeholders, cioè portatori di interesse, caratterizzato da un azionariato diffuso.

In particolare, il numero di soci non deve essere inferiore a 2001, deve essere possibile esprimere il voto in assemblea per corrispondenza o con altre tecniche di voto a distanza. Questo punto più degli altri compresi in questo elenco ci segnala che le banche cooperative, vale a dire le banche popolari e quelle di credito cooperativo, soprattutto queste ultime, sono le forme giuridiche più adatte, anche se non le sole, ad un operatore bancario di finanza etica e sostenibile.

f) Adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media del personale della banca (da cui si esclude il soggetto con la remunerazione maggiore), il cui rapporto non può comunque superare il valore di 5.

Entrambe queste remunerazioni includono tutte i pagamenti o le forme di remunerazione del lavoro del personale della banca, comprese le voci variabili, accessorie, consistenti in servizi oppure in beni in natura…

g) Devono acquisire da un revisore legale o da una società di revisione o da un organismo di certificazione un’attestazione circa la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere precedenti del presente elenco che deve essere dichiarata anche dall’organo amministrativo dell’operatore bancario di finanza etica e sostenibile. In particolare, l’organismo di certificazione deve possedere un certificato di accreditamento relativo alla norma ISO/IEC 17065 rilasciato in conformità al Regolamento CE 765/2008 dall’Organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell’art. 4 della Legge 99/2009 e deve effettuare la verifica, con la presenza di almeno un revisore legale, ai sensi della norma ISO/IEC 17021-12.

Del rilascio di tale attestazione va data notizia alla Banca d’Italia. L’attestazione va riferita all’esercizio per cui si chiede l’agevolazione fiscale di cui alla lettera d) ed è condizione necessaria per poter presentare tale richiesta.

a cura di Gianfranco Visconti

 

Sabato 11 Febbraio 2023