I soggetti che nel 2023 esercitano la propria attività d’impresa fruendo del regime forfettario e intendono beneficiare del regime contributivo agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.
L’agevolazione consiste in una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti INPS sul reddito minimale e su quello eccedente.
Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l’art. 1 comma 77 L. 190/2014) ha previsto che a favore degli imprenditori che accedono al regime forfettario è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consente l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (non anche Gestione separata), ferma restando l’applicazione del minimale contributivo.
N.B.: l’opzione per l’IVS agevolato non permette di fruire contestualmente delle seguenti riduzioni contributive:
- over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS: del 50% (ex art. 59 comma 15 L. 449/97);
- collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 comma 2 L. 233/90).
Non sono contemplate agevolazioni specifiche per gli iscritti ad altre Gestioni previdenziali dell’INPS oppure a Casse professionali private.
Nota: si ricorda che hanno, però, diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2023 pari a 17.504 euro).
Regime forfettario: opzione 2023
Nel corso del 2023, i contribuenti forfettari, devono dunque:
- versare i contributi IVS cd. “fissi” alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale;
- verificare, in sede di Unico 2024, se il reddito “forfettario” risulti maggiore o minore al “reddito minimale” fissato per il 2023 ridotto del 35%.
Esempio1 |
Imprenditore con un reddito di €. 16.000 (si tralascia il contributo di maternità):
Il reddito minimale del 2023 pari a 17.504. L’accredito dell’intero anno ai fini contributivi presuppone il versamento di una somma pari a 4.284,98 euro (17.504 euro × 24,48%), oltre alla contribuzione per la maternità. Non raggiungendo tale importo minimo per effetto della riduzione del 35%, i mesi accreditati per l’anno 2023 risultanti dall’estratto contributivo del commerciante saranno proporzionalmente ridotti. |
L’agevolazione contributiva:
- è facoltativa (art. 1 comma 76 L. 208/2015);
- l’opzione è eserci