Cessioni in regime di participation exemption e spese accessorie

di Luciano Sorgato

Pubblicato il 23 febbraio 2023

L'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sull’ìndeducibilità delle spese accessorie relative alla cessione delle partecipazioni in regime Participation exemption (Pex): a nostro parere, permane la complessiva incoerenza a sistema dell’attuale indirizzo interpretativo del Fisco.

cessioni partecipazioni partecipation exemptionL’Agenzia Entrate ha ribadito la piena indeducibilità ai fini Ires ed Irap delle spese accessorie connesse alle cessioni di partecipazioni in regime participation exemption (pex).

Le ragioni esegetiche che la Finanza pone alla base dell’indeducibilità di tali costi sono essenzialmente tre:

  • la propositività testuale dell’art. 86, comma 2, per il quale letteralmente:
    “La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato”;
     
  • il regime fiscale di esenzione e non di esclusione delle plusvalenze in regime pex;
     
  • le prescrizioni della legge delega n. 80/2003

Si ritiene che tali motivi posti alla base della ritenuta indeducibilità delle spese accessorie occasionate dalla cessione delle partecipazioni in regime pex, debbano essere assoggettati ad un più approfondito scrutinio di diritto al fine di verificarne l’effettiva coerenza di sistema.

 

La Participation exemption nel Tuir (articolo 86 comma 2)

Nonostante l’art. 87 Tuir operi letteralmente un rinvio all’art. 86, per la determinazione del calcolo delle plusvalenze in regime Pex, un recepimento meramente letterale di tale criterio di computo, legislativamente pensato per le plusvalenze in regime fiscale ordinario, si porrebbe alla base di gravi distorsioni del sistema impositivo che, come noto, non ammette duplicazioni d’imposta causalmente ricongiunte ad un medesimo indice di ricchezza.

Rappresentando l’azienda e la partecipazione una combinazione di beni che, anche se governati da discipline giuridiche e regole circolatorie diverse, sono espressione di un unitario valore economico, va perseguito con rigore l’obiettivo di razionalizzare sul piano esegetico il complessivo fenomeno impositivo.

A parere di chi scrive, per un corretto scrutinio sui significati causali di tali costi, è necessario non perdere di vista la ratio del regime pex e della sua peculiare interrelazione con le plusvalenze dell’azienda che costituiscono il diretto riflesso delle plusvalenze dei titoli partecipativi.

E’ proprio su tale rapporto di immedesimazione delle plusvalenze in questione che deve essenzialmente essere incentrata l’indagine sulla coerenza dell’indeducibilità (sostenuta dalle circolari dell’Amministrazione Finanziaria) dei costi in esame.

Un’indagine meramente letterale dell’art. 87, comma 3, Tuir (che disciplina il regime di esenzione pex attraverso il rinvio ai primi 3 commi dell’art. 86, Tuir) obbligherebbe, come primo step di calcolo della plusvalenza, a nettizzare le spese causalmente connesse alla cessione della partecipazione in conto al corrispettivo di cessione.

Saldo algebrico che verrebbe a determinare l’irrilevanza fiscale degli oneri accessori, dal momento che essi decurtano l’ammontare di una plusvalenza già esente per il 95%.

Tuttavia, si ritiene, che una fedele osservanza letterale del dato legislativo porti ad una così grave distorsione dei principi che presiedono la configurazione costituzionale dell’obbligazione tributaria e ad una così manifesta serie di incongruenze rispetto allo scopo legislativamente perseguito con il regime fiscale della pex, che possa ritenersi giustificata una parziale deviazione letterale del riportato rinvio a maggior supporto della ratio dell’istituto.

Si devono infatti considerare nella ricostruzione sistematica dell’istituto due questioni che si reputano fon