In caso di avviso di accertamento l’amministrazione finanziaria deve provare le violazioni contestate, con la conseguenza che il Giudice tributario fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente.
Quanto precede conferma che la norma contenuta nella legge di Riforma della Giustizia e del Processo tributario ha natura processuale ed è applicabile a tutti i processi pendenti alla data del 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge.
Sull’onere della prova, così come novellato dall’art. 7 D.lgs n. 546/1992, la sentenza in commento recepisce in pieno quanto introdotto dal Legislatore con l’art. 6 Legge n. 130/2022, ponendo a carico dell’Agenzia delle entrate il fatto di provare la pretesa tributaria contenuta nell’atto impositivo.
Prova a carico dell’l’Ufficio: la novità della legge di riforma
Com’è noto l’art. 6 della legge 130/2022 recante “Disposizioni in materia di giudizio e di processo tributario”, ha introdotto il comma 5-bis all’art. 7 D. lgs n. 546/1992 stabilendo che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente, mentre il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare, in modo puntuale.
La natura processuale discende, in primo luogo, dalla stessa lettera della norma, la quale fa espresso riferimento alla prova in giudizio “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”, poi alla sua collocazione sistematica nell’ambito della normativa sul giudizio tributario ed, infine, dal fatto che il Legislatore, quado ha voluto decorrenze diverse rispetto alla data di entrata in vigore della L.130/22, lo ha esplicitamente detto, come ad esempio nell’art. 4-bis (competenza giudice monocratico) che si applicherà ai ricorsi notificati dal 1.1.2023
Nel caso di richiesta di rimborso, recita l’ultima parte del nuovo art. 7, spetta comunque al contribuente fornire le ragioni dell