Come predisporre e presentare (entro il 30/4/2023) la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (c.d. “Rottamazione quater”).
Qualora la domanda sarà accolta, il contribuente riceverà via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di precompilati.
La domanda per la Rottamazione quater – Sommario:
- La nuova rottamazione
- Esclusioni
- Situazione debitoria
- L’istanza di adesione
- Modifiche integrazioni entro il 30 aprile
- Presa in carico della domanda da parte dell’Agenzia Riscossione
- Conseguenze della presentazione della domanda
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate
- Importi già versati
- Pagamento delle somme dovute
- Tolleranza di 5 giorni
- Modalità di pagamento
- Faq dell’Agenzia delle Entrate
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La nuova rottamazione
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1 commi da 231 a 251, ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Si tratta di debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”) affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022:
- col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate;
- ma senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.
Arco temporale delle cartelleRientrano nella definizione tutti i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale (1.1.2000 – 30.6.2022). Occorre quindi avere riguardo:
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Rientrano nella definizione anche i carichi:
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza.
In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
Si tratta di:
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Esclusioni
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
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- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
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- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Situazione debitoria
Per individuare le cartelle in carico al contribuente è necessario recarsi nell’area privata del contribuente sul sito Agenzia delle entrate Riscossione.
L’istanza di adesione
L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata:
- obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023;
- con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.
E’, quindi, possibile presentare la domanda utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate – Riscossione sul proprio sito internet.
A tale scopo sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- attraverso la cd. area r