La domanda per la Rottamazione quater - Sommario:
La nuova rottamazione
- Esclusioni
- Situazione debitoria
- L’istanza di adesione
- Modifiche integrazioni entro il 30 aprile
- Presa in carico della domanda da parte dell’Agenzia Riscossione
- Conseguenze della presentazione della domanda
- Risposta dell’Agenzia delle Entrate
- Importi già versati
- Pagamento delle somme dovute
- Tolleranza di 5 giorni
- Modalità di pagamento
- Faq dell’Agenzia delle Entrate
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La nuova rottamazione
Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1 commi da 231 a 251, ha previsto la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Si tratta di debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”) affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022:
- col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate;
- ma senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.
Arco temporale delle cartelleRientrano nella definizione tutti i carichi contenuti in cartelle non ancora notificate, purché relative a carichi affidati durante il predetto arco temporale (1.1.2000 – 30.6.2022). Occorre quindi avere riguardo:
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Rientrano nella definizione anche i carichi:
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione.
Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza.
In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
Si tratta di:
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Esclusioni
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
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- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
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- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
Situazione debitoria
Per individuare le cartelle in carico al contribuente è necessario recarsi nell’area privata del contribuente sul sito Agenzia delle entrate Riscossione.
L’istanza di adesione
L’istanza di adesione, ai sensi del comma 235 dell’art. 1 cit., dovrà essere presentata:
- obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023;
- con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet.
E’, quindi, possibile presentare la domanda utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate - Riscossione sul proprio sito internet.
A tale scopo sono previs