Mentre la dichiarazione infedele si concreta nella indicazione di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, l’omesso versamento sanziona la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
Il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, comporta che la sanzione da dichiarazione infedele assorbe anche quella relativa al conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.
La Corte di Cassazione ha chiarito, sotto il profilo sanzionatorio, il rapporto tra la violazione di infedele dichiarazione e quella di omesso versamento.
Il caso: il ritardato versamento delle ritenute
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ne aveva rigettato l’appello nell’ambito di un contenzioso su cartella di pagamento ex art. 36-bis del Dpr. 29 settembre 1973, n. 600, avente ad oggetto sanzioni ed interessi pretesi per il ritardato versamento di parte delle ritenute dovute dalla contribuente (un istituto finanziario) sugli interessi attivi maturati dalla sua clientela sui conti correnti, relativamente all’anno d’imposta 2007.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007 la contribuente aveva infatti erroneamente indicato in misura inferiore al dovuto, nel quadro RZ del modello Unico-SC 2008, le ritenute operate e l’ammontare del relativo saldo ed aveva effettuato, entro la scadenza del 16 febbraio 2008, un versamento a saldo insufficiente.
Rilevati tali errori, la Banca aveva presentato dichiarazione integrativa relativa allo stesso periodo d’imposta, correggendoli e versando, il 10 marzo 2010, le ritenute effettivamente dovute e gli interessi.
L’Amministrazione aveva quindi contes