Rinvio pregiudiziale alla Cassazione anche da parte del giudice tributario e principio di integrazione del sistema processuale tributario

di Isabella Buscema

Pubblicato il 2 dicembre 2022

Il principio di integrazione del sistema processuale tributario permette anche al giudice tributario di ricorrere al nuovo istituto del rinvio pregiudiziale previsto dal nuovo art. 363-bis del Codice di procedura civile?

Istituto del rinvio pregiudiziale: la normativa

rinvio pregiudiziale alla cassazioneE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 il testo del nuovo art. 363-bis del Codice di procedura civile:

«Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 


    1. la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
    2. la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
    3. la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.



Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti.



Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.



Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.



La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.



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