Le imprese che decidono di trasformare l’esperienza della alternanza in un vero rapporto di lavoro hanno diritto a uno sgravio triennale dei contributi previdenziali.
Con il presente contributo si analizzano gli aspetti generali della normativa e la gestione pratica dello “sgravio contributivo”.
Alternanza scuola lavoro: la normativa generale
L’alternanza scuola-lavoro prevede moduli didattici-formativi da svolgersi in aula o in azienda tramite laboratori, lezioni tecniche, percorsi di e-learning e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo.
La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 33-43) ha introdotto questo strumento rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, prevedendo obbligatoriamente un percorso di orientamento da effettuarsi una volta terminato il percorso di studio.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784) ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO) disponendo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, la seguente durata complessiva:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- e non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Nota: in ambito universitario l'alternanza scuola-lavoro può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).
L’attività formativa può essere svolta anche durante la sospensione delle at