Per adibire il lavoratore a una determinata mansione non basta tener conto del suo stato di salute senza l’opinione del medico competente: lo stabilisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta a un Interpello avanzato dalla Regione Lazio.
Il datore di lavoro, per affidare un determinato compito al dipendente, può tenere conto semplicemente delle loro condizioni di salute, senza basarsi sul giudizio del medico competente a fornire il giudizio di idoneità allo svolgimento della sorveglianza sanitaria?
Su tale argomento segnaliamo un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale si forniscono chiarimenti relativamente all’obbligo in materia di sorveglianza sanitaria per il datore di lavoro.
Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria: il caso
In particolare il quesito si interroga sull’obbligo di sorveglianza sanitaria, chiedendosi se esso sia da collegare alle prescrizioni di cui all’articolo 41 del T.U. Sicurezza sul lavoro in maniera rigida, oppure se il datore di lavoro – sulla base di quanto previsto da parte dell’articolo 18, comma 1, Lett. c), possa tenere conto in via generale delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e della loro capacità di