Il segreto professionale prevede il riserbo per i Consulenti del Lavoro e altre tipologie di professionisti sulle attività prestate e sulle informazioni che gli siano state fornite dal cliente, nonché su quelle di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell’incarico affidatogli.
La Legge n. 12/1979, che disciplina la professione di Consulente del Lavoro, prevede all’articolo 6 la gestione del segreto professionale, al quale – secondo la disposizione – si applica l’articolo 351 del Codice di procedura penale, nella sua versione del 1930. Deve però farsi riferimento – sulla base del Codice di procedura penale del 1989 – all’articolo 200 del Codice di procedura penale.
L’osservazione del segreto professionale è stata poi ribadita anche da parte del Codice deontologico professionale all’articolo 25, e comporta il rispetto da parte del Consulente del Lavoro di quanto è venuto a conoscenza in ragione della sua professione.
Tale argomento è stato ora trattato in un Approfondimento del 18 ottobre 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la quale ha fornito delucidazioni sia sul rispetto dell’obbligo/facoltà previsto, sia in quali casi si rischia di violare tale segreto professionale.
Analizziamoli insieme.
Il segreto professionale: i principi
Il segreto professionale prevede il