L’indennità una tantum di 150 euro introdotta dal Decreto Aiuti-Ter in favore di diverse categorie di soggetti, ha ricevuto le prime istruzioni operative da parte dell’Istituto Previdenziale, insieme ad alcuni altri chiarimenti relativi alla base imponibile da utilizzare per l’erogazione nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Bonus 150 euro una tantum: soggetti ammessi alla percezione
Il Decreto Aiuti-Ter, ossia il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, inserito in Gazzetta Ufficiale 223 del 23 settembre 2022, prevede agli articoli 18 e 19 la corresponsione di una indennità una tantum a favore di pensionati ed altre categorie di soggetti, compresi i lavoratori dipendenti.
Sostanzialmente, soprattutto per quanto riguarda il lavoro dipendente, le regole per la gestione della corresponsione di tale indennità, rimangono le medesime utilizzate per i precedenti bonus erogati della stessa tipologia da parte dei datori di lavoro.
Tale indennità però è ammessa anche per altre categorie di soggetti, tra cui i pensionati.
Destinatari dell’indennità una tantum
L’articolo 19, disciplina chi potrà ottenere tale indennità una tantum di 150 euro:
- è corrisposta a favore di soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico delle forme previdenziali obbligatorie, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
Tali soggetti devono però possedere un reddito personale assoggettabile a Irpef non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- l’erogazione per il mese di novembre 2022 è prevista anche nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari della precedente inde