Il Codice del terzo settore incide anche sulla norma fondamentale che sancisce la non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore ed identifica le condizioni di non commercialità di questi enti.
Vediamo quali sono le principali novità.
Il Decreto-Legge 73/2022 sulle semplificazioni fiscali ha inciso anche sull’articolo 79 del Codice del terzo settore (CTS), norma fondamentale che sancisce la non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli ETS ed identifica le condizioni di non commercialità di questi enti che permettono loro di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dal Titolo X del CTS.
Le modifiche apportate rendono un po’ più difficile perdere la qualifica di ETS non commerciale e chiariscono che la non commercialità è la condizione di partenza nel momento in cui un ente si iscrive nel RUNTS, acquisendo così la natura di ETS.
La non commercialità degli ETS quale requisito per l’iscrizione al RUNTS
Il Titolo X del Decreto Legislativo 117/2017 (articoli 79 – 89), contenente il Codice del Terzo Settore (CTS), disciplina il regime fiscale degli enti del terzo settore.
Il suo Capo I contiene le norme generali che si applicano a tutti gli enti del terzo settore (ETS), il Capo II alcune norme che si applicano solo alle organizzazioni di volontariato (ODV) ed alle associazioni di promozione sociale (APS), il Capo III è dedicato alle scritture contabili di tutti questi enti ed il Capo IV alle disposizioni transitorie e finali.
Per quanto riguarda la sua entrata in vigore, il 2° comma dell’art. 104 del CTS prevede che il Titolo X si applichi agli enti (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a partire dal periodo di imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea a questo regime fiscale agevolato prevista dal comma 10° dell’art. 101 sempre del Codice del terzo settore che viene richiesta dal Ministero del lavoro o, comunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui diverrà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore.
Fanno però eccezione a questa norma gli articoli 77 (titoli di solidarietà), 78 (regime fiscale del social lending) (che non fanno parte del Titolo X), 81 (social bonus), 82 (agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali per gli ETS), 83 (agevolazioni per le erogazioni l