La dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione, diretto ad impedire l’ispezione documentale.
La Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le conseguenze processuali in caso di mancata esibizione dei documenti.
Il caso: simulazione di compravendita immobiliare
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società un avviso di accertamento, contestando la mancata annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili, l’indeducibilità di costi, e la simulazione di una compravendita immobiliare, con conseguente ripresa di Iva, Ires e Irap.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, con la sola eccezione del rilievo relativo ai corrispettivi non annotati nelle scritture contabili.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva, di contro, l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando l’accertamento impugnato.
La contribuente proponeva infine ricorso per cassazione.
Per quanto di interesse, la società lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, Legge n. 212 del 2000, degli artt. 32 e 33 Dpr. n. 600 del 1973, dell’articolo 52 Dpr. n. 633 del 1972, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto operante il principio di inutilizzabilità dei documenti, senza in alcun modo indagare il profilo soggettivo, volontaristico e doloso, del contribuente alla base della mancata produzione documentale.
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
Evidenziano i giudici di legittimità che la CTR si era limitata a sanzionare la mancata produzione, in sede di verifica, della documentazione, sancendone per ciò solo la inutilizzabilità.
La mancata esibizione dei documenti da parte del contribuente
I giudici di secondo grado, in de