L’atto di conferimento di un’azienda a favore di una costituenda nuova società deciso dall’organo amministrativo è da ritenersi nullo perché contrario ai limiti legali del potere rappresentativo.
Esame di un caso all’attenzione del Tribunale di Roma.
Nullità del conferimento di azienda in costituenda nuova società: il parere del Tribunale di Roma
Il tribunale di Roma, Sezione Imprese con sentenza del 27 gennaio 2020, nel ritenere che un’operazione di conferimento di azienda in una costituenda nuova società implichi una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, ha dichiarato la nullità dell’operazione in quanto estranea ai poteri di rappresentanza dell’organo amministrativo.
Più specificamente l’organo amministrativo di una società, ritenendo che l’operazione fosse includibile nel suo operato gestorio, deliberava il conferimento dell’intera azienda in una costituenda SRL, permutandola con l’acquisizione della partecipazione totalitaria di quest’ultima.
Una volta costituita la società e capitalizzata la medesima con l’iniziale conferimento d’azienda, venivano ritenute necessarie ulteriori capitalizzazioni da parte di soci terzi.
Veniva, quindi, dato seguito ad alcuni aumenti di capitale sociale sottoscritto da terzi, che determinavano una rilevante diluizione dell’originaria partecipazione totalitaria sino a farla conformare a partecipazione di minoranza.
Impugnazione della delibera di conferimento da parte dei soci di minoranza di Srl
I soci di minoranza della società conferente impugnavano la delibera consigliare di conferimento dell’azienda, chiedendo al Giudice capitolino di dichiarare la nullità sia dell’atto di conferimento e sia della costituenda SRL conferitaria, fondando causalmente la loro pretesa sulla fuoriuscita dei poteri di rappresentanza dell’organo amministrativo dall’alveo legislativo dell’art. 2475bis codice