E’ tempo di rendicontazione dei contributi 5 per mille percepiti nel 2021 dagli Enti del Terzo Settore, relativi all’anno finanziario 2020.
Da questo anno sarà necessario adottare le nuove Linee Guida, predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della riforma del 5 per mille, con alcune importanti novità.
La rendicontazione 5 per mille non va confusa con il bilancio o rendiconto degli ETS, in quanto l’arco temporale cui si riferisce riguarda più esercizi sociali, entro i quali devono essere spese le risorse percepite, secondo uno stringente principio di cassa.
Quali spese possono essere coperte con le risorse del 5 per mille? Come deve essere effettuata la rendicontazione e la relazione illustrativa? Quali ETS hanno l’obbligo di trasmetterla al MLPS e di pubblicarla su propri siti internet.
In un precedente articolo pubblicato su questa rivista (Terzo Settore: contabilizzazione e rappresentazione in Bilancio di erogazioni liberali e finanziamento 5×1000 – 2 febbraio 2022), trattando del bilancio degli ETS di cui all’articolo 13 del CTS, è stata esaminata la particolare contabilizzazione e rappresentazione di alcune specifiche poste di bilancio.
Tra queste i fondi del 5 per mille i quali, a causa della loro ulteriore e specifica rendicontazione, richiedono una particolare attenzione nella contabilizzazione e nella rappresentazione nell’ordinario bilancio di esercizio civilistico o rendiconto.
Rinviando al precedente articolo l’analisi delle diverse particolarità relative al bilancio, in questo articolo ci occuperemo, invece, della specifica rendicontazione che, con le linee guida fissate dal Decreto Direttoriale MLPS 488 del 22/09/2021, è stata adeguata alle novità portate dalla riforma del terzo settore che ha riguardato anche il finanziamento del 5 per mille.
Rendicontazione riservata a quegli enti che percepiscono il contributo del 5 per mille erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Agli ETS è concesso di poter beneficiare di questa forma di finanziamento, realizzata attraverso le preferenze che le persone fisiche esprimono nelle loro dichiarazioni dei redditi, dopo che si sono accreditati (iscritti) attraverso una specifica scelta da indicare nella piattaforma RUNTS (5 per mille: le nuove modalità di accreditamento degli ETS per l’anno 2022 – 28 settembre 2022)
La particolarità di questo finanziamento è che, dal momento del ricevimento delle somme, l’ente deve impiegarle e rendicontarle entro un determinato arco temporale di 365 giorni che può riguardare anche più esercizi sociali ordinari.
Nel caso in cui le somme vengano impiegate per progetti la cui realizzazione si protrae per più anni, l’arco temporale di rendicontazione può arrivare fino a 36 mesi.
Di qui la differenza con il bilancio di esercizio deputato a rappresentare le diverse poste limitatamente ad un solo esercizio.
Altra differenza è che mentre il rendiconto (così come sottende il termine) elencherà le spese effettivamente sostenute secondo uno stretto principio di cassa, il bilancio di esercizio, nella forma ordinaria e non semplificata, è realizzato secondo criteri di competenza economica.
Argomenti trattati:
- La storia della rendicontazione del 5 per mille
- La nuova rendicontazione e i nuovi obblighi di pubblicità
- La trasmissione del rendiconto
- La pubblicazione del rendiconto
- Il Rendiconto – come è composto
- La relazione illustrativa – contenuti
- I modelli A e B
- Il modello A – le 5 macrovoci della Parte 2
- Il modello B – Accantonamento – le 4 macrovoci della Parte 2
- Quali sono le spese ammissibili
- I controlli del MLPS
- Sanzioni
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La storia della rendicontazione del 5 per mille
Dopo la sua introduzione, avvenuta in maniera sperimentale nel 2006, con il DPCM 19/03/2008 si stabilì, per la prima volta, l’obbligo a carico degli enti percettori, di redigere un apposito rendiconto ed una relazione illustrativa, che descrivevano come era avvenuto l’utilizzo delle somme, da trasmettere in alcuni casi all’amministrazione competente.
Successivamente, il DPCM 23/04/2010 e il DPCM 7/7/2016 hanno integrato il sistema di verifiche e di pubblicità dell’utilizzo delle risorse, realizzando una rendicontazione uniforme.
La legge delega 106/2016 di riforma del Terzo Settore, con l’articolo 9 comma 1, lettera d), si è preoccupata di prevedere a carico dei soggetti beneficiari, obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, in un sistema improntato alla massima trasparenza, prevedendo sanzioni in caso di inadempimento, ma con obblighi differenziati in ragione della dimensione delle risorse pubbliche impegnate.
I nuovi indirizzi hanno trovato realizzazione nel Decreto Legislativo 111/2017 di riforma del 5 per mille e nel DPCM 23/07/2020, del quale, l’articolo 16 s