Sul tema della durata delle verifiche fiscali la Cassazione ha confermato l’ammissibilità del superamento del limite temporale di permanenza degli operatori dell’Amministrazione Finanziaria presso la sede del contribuente. Passeremo in rassegna anche un po’ di giurisprudenza di Cassazione sull’argomento…
La Corte di Cassazione ha confermato che «la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati» (Cass. n. 2055 del 27/01/2017; Cass. n. 7584 del 15/04/2015; Cass. n. 16323 del 17/07/2014).
La questione del superamento del limite temporale di permanenza degli operatori dell’Amministrazione Finanziaria durante le verifiche fiscali
L’attuale dettato normativo dell’ art. 12, comma 5 della L. n. 212 del 2000, frutto delle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett. c, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 -, prevede che:
“la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio……..
Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.
In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”.
La norma, invece, nella sua versione originaria prevedeva così:
“La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio……… ”.
Il dettato normativo, nella vigenza dell’originaria versione, è stato e continua ad essere oggetto di un vivace dibattito[1], che ha visto, sostanzialmente, due fronti opposti:
- da una parte coloro che ritengono che la disposizione abbia voluto riferirsi al limite massimo della durata della verifica;
- dall’altra parte la tesi dell’Amministrazione finanziaria, formalizzata nella circolare della G.d.F. n. 250400 del 17.8.2000 e nella circolare n. 64/E del 27.6.2001 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine dei 30 giorni va calcolato sulla base degli effettivi giorni di permanenza dei verificatori (civili o militari) presso l’azienda, non conteggiando, ai fini del calcolo, i singoli contatti (per es. per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc. ), procedendo alla sospensione della verifica in tutti quei casi in cui si devono effettuare eventuali controlli di coerenza esterna (controlli incrociati), o comunque altre attività.
Sin da subito abbiamo aderito all’interpretazione assunta dalla G.D.F e dall’Agenzia delle Entrate, in quanto coerente, a nostro avviso, con il dettato legislativo (che oggi ha, di fatto, trovato conferma nelle modifiche legislative introdotte): la norma parla di permanenza e non di durata e pertanto la