In questa fase di primo popolamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore attraverso la trasmigrazione o l’iscrizione diretta, c’è molta incertezza e confusione in merito al pagamento dell’imposta di registro per la registrazione degli statuti presso l’Agenzia delle Entrate.
Ad alimentarla anche i diversi comportamenti adottati dai vari uffici territoriali della stessa Agenzia.
Stessa incertezza e confusione c’è anche per le maggioranze assembleari necessarie a modificare gli statuti.
Le modifiche statutarie introdotte dalla riforma del Terzo Settore
Con la Riforma del Terzo Settore le associazioni già esistenti, coinvolte nel processo di trasmigrazione o che hanno reputato opportuno acquisire la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), hanno dovuto procedere ad effettuare alcune modifiche statutarie di carattere obbligatorio o derogatorio (ossia modifiche differenti da quelle generali presenti nel CTS).
Il Decreto Semplificazioni 2022, inserendo una ulteriore proroga rispetto a quelle già concesse e scadute, ha dato la possibilità di effettuarle fino al 31 dicembre 2022, attraverso un procedimento assembleare semplificato.
Anche sul fronte della registrazione degli statuti modificati c’è una agevolazione che consiste nella possibilità di non pagare l’imposta di registro in termine fisso da 200 euro.
Ma modalità semplificate delle assemblee per effettuare queste modifiche ed esonero dal pagamento dell’imposta di registro, non spettano a qualsiasi associazione e per qualsiasi modifica.
L’esonero dal pagamento dall’imposta di registro per lo statuto degli enti del Terzo Settore
Capita che per uno stesso tipo di registrazione, alcuni uffici territoriali dell’Agenzia Entrate richiedano il pagamento